Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-05-2011) 20-05-2011, n. 20065 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 31 dicembre 2010, il Tribunale di Palermo ha respinto l’appello proposto nell’interesse di P.O. avverso l’ordinanza del 10 dicembre 2010, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca della misura delle custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del predetto per il delitto di rapina aggravata.

Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto i giudici dell’appello non avrebbero congruamente e logicamente replicato ai rilievi difensivi tesi a screditare il valore probatorio della ricognizione fotografica posta a base del corredo indiziario evocato nei confronti dell’indagato.

Il ricorso è palesemente inammissibile. Una volta formatosi, come nella specie, il giudicato cautelare in punto di gravita indiziaria, infatti, solo la sopravvenienza di fatti nuovi – nel frangente neppure dedotti – può giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca o la modifica della misura applicata (ex plurimis, Cass., Sez. 1^, 15 aprile 2010, D’Agostino).

D’altra parte, le censure del tutto generiche poste a base del ricorso non hanno tenuto in alcun conto i puntuali rilievi svolti sul merito della vicenda cautelare dàgiudici del gravame, attenti a valorizzare le singole emergenze per poi ricomporle all’interno di un coeso e del tutto satisfattivo quadro indiziario, solo labialmente contrastato in sede di ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna precorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1- ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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