T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 19-05-2011, n. 855 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La S.C. Srl ha presentato al Sindaco del Comune di Venezia, in data 28 febbraio 1995, un’istanza di condono ai sensi del D.L. n. 649 del 1994 e della l. n. 724 del 1994, avente ad oggetto opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia e, segnatamente, una piscina, un ampliamento della superficie e del volume del fabbricato principale, un ricovero per barche ed alcuni annessi agricoli.

In data 6 agosto 1996 la Commissione per la Salvaguardia di Venezia si è espressa in modo parzialmente negativo in ordine alla suddetta sanatoria.

L’amministrazione comunale ha, dunque, adottato in data 2 aprile 1997, il provvedimento con il quale ha rigettato l’istanza di condono con riferimento ad alcuni manufatti (ripostigli, ricoveri attrezzi, tettoie, tra cui una adibita a ricovero barche, ricovero del gruppo elettrogeno).

La S.C. Srl ha impugnato il suddetto provvedimento di diniego parziale con ricorso iscritto al n. 1905 del 1997.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 39 della l. n. 724 del 1994, degli artt. 31, 32, 35 della l. n. 47 del 1985 e censurato il vizio di eccesso di potere per erroneità di presupposto, erronea rappresentazione dei fatti e perplessità. La difesa della ricorrente evidenzia, in particolare, che l’amministrazione del tutto illegittimamente ha rigettato la suddetta istanza sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia; ciò in quanto l’esistenza di un’ordinanza di demolizione avente ad oggetto le opere medesime e di un progetto di ridimensionamento ancora da realizzare non si prestano ad essere valutati quali elementi preclusivi alla sanatoria e, inoltre, l’amministrazione era tenuta ad esaminare nel merito la domanda di condono. In tale quadro, dunque, la difesa della ricorrente lamenta anche il vizio di eccesso di potere per erroneità di presupposto e travisamento dei fatti.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 31, 32 e 35 della l. n. 47 del 1985 e dell’art. 39 della l. n. 724 del 1994 nonché censurato il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, per contraddittorietà e perplessità, a motivo dell’assenza di un adeguato substrato motivazionale alla base del provvedimento di rigetto, carenza che, peraltro, sarebbe tale da evidenziare anche una lacunosità dell’istruttoria.

Con il terzo motivo di ricorso la difesa della ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 31, 32 e 35 della l. n. 47 del 1985 e dell’art. 39 della l. n. 724 del 1994 nonché censurato il vizio di eccesso di potere per illegittimità derivata da quella dell’ordinanza di demolizione e del provvedimento avente ad oggetto il progetto di ridimensionamento, impugnati dalla S.C. Srl con ricorso giurisdizionale.

Successivamente, in data 9 luglio 1997, l’amministrazione comunale ha adottato l’ordinanza di demolizione delle suddette opere.

Anche questo provvedimento è stato impugnato dalla S.C. Srl con ricorso iscritto al n. 3475 del 1997.

La difesa della ricorrente ha dedotto, in primo luogo, il vizio di illegittimità derivata da quella del suddetto provvedimento di rigetto parziale dell’istanza di condono edilizio.

Viene, inoltre, censurata la violazione dell’art. 76 della l.r. n.61del 1985, dell’art. 7 della l. n. 94 del 1982, degli artt. 4, 6 e 10 della l. n. 24 del 1985 e dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Ciò in considerazione della natura pertinenziale delle opere contestate con la conseguenza che l’amministrazione comunale avrebbe al più potuto irrogare la sanzione pecuniaria ma non già procedere all’irrogazione della sanzione demolitoria., tenuto anche conto della specifica disciplina contenuta nella l. n. 24 del 1985.

Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 31 della l. n. 1150 del 1942, degli artt. 4, 7, 8 e 9 della l. n. 47 del 1985 nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

L’ultima censura si appunta sulla violazione degli artt. 91 e 92 della l.r. n.61 del 1985, sulla mancata applicazione dell’art. 93 della l.r. n.61 del 1985 e sul vizio di eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria. La difesa della ricorrente, infatti, sostiene che, nella fattispecie, l’amministrazione comunale ha illegittimamente richiamato gli artt. 91 e 92 della l.r. n. 61 del 1985 in quanto l’intervento realizzato è da qualificare in termini di ristrutturazione edilizia, con la conseguenza che, in forza della disciplina sopra richiamata, la sanzione demolitoria avrebbe potuto essere irrogata solo in esito alla valutazione in ordine al contrasto delle opere con la disciplina urbanistica vigente ed al pregiudizio derivante dalle demolizione.

Il Comune di Venezia si è costituito in giudizio per resistere ai gravami, concludendo per la reiezione dei ricorsi in quanto inammissibili e comunque infondati.

Con ordinanza n.1921 del 10 dicembre 1997 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente, in considerazione del pregiudizio grave ed irreparabile connesso al carattere demolitorio del provvedimento impugnato con il ricorso iscritto al n. 3475 del 1997.

All’udienza del 23 marzo 2011 i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive conclusioni, dopo di che le cause sono state trattenute per la decisione.
Motivi della decisione

1.Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei giudizi per deciderli con un’unica sentenza sussistendo connessione sia soggettiva che oggettiva; il provvedimento demolitorio impugnato con il ricorso iscritto al n. 3475 del 1997, si riferisce alle medesime opere oggetto dei provvedimenti gravati con il ricorso iscritto al n. 1905 del 1997.

2.Sempre in via preliminare, il Collegio deve esaminare l’eccezione di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale.

La suddetta difesa, infatti, evidenzia che successivamente all’adozione dei provvedimenti impugnati, la S.C. Srl ha presentato, in data 7 luglio 2005, un’istanza volta ad ottenere il provvedimento unico per la realizzazione di due annessi rustici per adeguare le strutture di supporto allo svolgimento dell’attività agricola e per razionalizzare la localizzazione dei gruppi elettrogeni. Tale domanda è stata favorevolmente valutata dall’amministrazione comunale e la società ricorrente è stata autorizzata a realizzare le opere richieste, per una superficie coperta complessiva di mq. 598,96, con esaurimento della capacità edificatoria del fondo, calcolata dal tecnico di fiducia in mq. 600, in base alla previsione contenuta nella variante al P.R.G. adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 13 settembre 2004.

In considerazione di quanto sopra esposto, dunque, la difesa dell’amministrazione comunale sostiene l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, ultimati i lavori per l’edificazione dei due suddetti annessi rustici, i corpi di fabbrica oggetto dei provvedimenti gravati dovranno essere demoliti.

2.1 L’eccezione è infondata.

Il Collegio evidenzia, infatti, che l’interesse della ricorrente alla definizione nel merito dei giudizi introdotti con i ricorsi riuniti non possa ritenersi venuto meno per effetto delle sopravvenienze rappresentate dalla difesa dell’amministrazione comunale.

Ciò non solo in quanto, allo stato, come evidenziato dalla difesa della ricorrente, le opere oggetto del titolo edilizio rilasciato nel 2008 non sono state ancora ultimate ma anche in considerazione dell’assenza di elementi idonei a sostenere l’incompatibilità della domanda presentata dalla ricorrente nel 2005 con l’interesse alla definizione dei presenti giudizi; il limite alla capacità edificatoria, secondo quanto rappresentato dalla difesa dell’amministrazione comunale, è stato introdotto nel 2004, a seguito dell’adozione della variante al P.R.G. sicché, anche a prescindere dalla sussistenza di un interesse strumentale al risarcimento del danno, una eventuale pronuncia favorevole potrebbe, in astratto, recare alla ricorrente una diretta utilità.

3.Il Collegio deve, dunque, procedere all’esame del merito del primo dei ricorsi riuniti con il quale sono stati impugnati il provvedimento, prot. 31368/51463/01 del 2 aprile 1997, nella parte in cui rigetta la domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente ed il parere negativo espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, n. 37/26006 del 6 agosto 1996.

3.1 Il Collegio evidenzia, in primo luogo che, nella fattispecie oggetto di giudizio, doverosamente l’Amministrazione comunale ha ritenuto di dover acquisire il parere in ordine alla compatibilità dell’abuso con il vincolo ex L. n. 1497/39, cui è soggetto l’ambito interessato dalle opere de quibus.

Si sottolinea, inoltre, che, come correttamente rilevato dalla difesa dell’amministrazione comunale, la formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in sanatoria, previsto dall’art. 35 della l. n. 47 del 1985, postula indefettibilmente la previa acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

Nella fattispecie oggetto di giudizio, la Commissione per la Salvaguardia di Venezia – competente, in forza della legge n. 360 del 1991, ad esprimere il parere di cui all’art. 32 della legge n. 47/85 relativamente alle opere abusive eseguite nel comprensorio della laguna veneta – si è espressa negativamente alla sanatoria di talune delle opere oggetto della relativa domanda.

E’ da escludere, dunque, per le considerazioni sopra svolte, che nella fattispecie si sia formato il silenzio assenso sulla domanda di condono.

3.2 Ciò detto, il ricorso proposto avverso il diniego di sanatoria è fondato.

Prioritario ed assorbente si palesa l’esame del primo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 39 della l. n. 724 del 1994, degli artt. 31, 32, 35 della l. n. 47 del 1985 e censurato il vizio di eccesso di potere per erroneità di presupposto, erronea rappresentazione dei fatti e perplessità. La difesa della ricorrente evidenzia, in particolare, che l’amministrazione del tutto illegittimamente ha rigettato la suddetta istanza sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia; ciò in quanto l’esistenza di un’ordinanza di demolizione avente ad oggetto le opere medesime e di un progetto di ridimensionamento ancora da realizzare non si prestano ad essere valutati quali elementi preclusivi alla sanatoria e, inoltre, l’amministrazione era tenuta ad esaminare nel merito la domanda di condono. In tale quadro, dunque, la difesa della ricorrente lamenta anche il vizio di eccesso di potere per erroneità di presupposto e travisamento dei fatti.

Il Collegio evidenzia che il provvedimento impugnato, di parziale rigetto della domanda di condono, reca, quale unico giustificativo, il parere negativo espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, assunto in considerazione dell’esistenza di una "ordinanza di demolizione e di un progetto di ridimensionamento non ancora realizzato".

La motivazione del suddetto parere è con tutta evidenza incongrua e non pertinente; nessuna considerazione o valutazione viene svolta, infatti, sulla compatibilità delle opere con il vincolo paesaggistico sussistente sulle aree interessate e, nella sostanza, l’omissione di tale valutazione viene correlata all’esistenza di una ordinanza di demolizione e di un progetto di ridimensionamento da realizzare.

Il Collegio, conformemente alla consolidata giurisprudenza, sottolinea che l’Amministrazione è certamente tenuta a motivare in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del opere con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alla caratteristiche ambientali protette, motivazione che deve essere ancor più pregnante nel caso in cui si operi nell’ambito di vincolo generalizzato, onde evitare una generica insanabilità degli interventi (cfr. ex multis, Cons. St., sez. V, 10 febbraio 2004, n. 480).

L’adozione di un’ordinanza di demolizione in epoca precedente alla presentazione della domanda di condono, come pure l’esistenza di un progetto di ridimensionamento – peraltro genericamente richiamato – da realizzare in futuro, costituiscono elementi non preclusivi alla sanatoria e del tutto inconferenti rispetto alle valutazioni che la Commissione per la Salvaguardia di Venezia era tenuta ad esprimere nel procedimento avviato con la presentazione della domanda di condono.

Con specifico riferimento alla precedente adozione di un provvedimento demolitorio relativo alle medesime opere oggetto della domanda di condono, il Collegio osserva che, proprio per effetto della presentazione di tale istanza, l’amministrazione è tenuta ad operare una nuova valutazione sicché del tutto illegittimamente l’esistenza del suddetto provvedimento è stata posta a fondamento del parere negativo della Commissione di Salvaguardia prima e poi anche del provvedimento di parziale rigetto che sul suddetto parere si fonda.

Il primo motivo di ricorso, per le considerazioni suesposte, è fondato e, dunque, il ricorso va accolto.

4 Dalla illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di condono discende, in via derivata, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata con il secondo dei ricorsi riuniti, trattandosi di atto consequenziale al precedente e da questo necessitato.

Quanto alle ulteriori censure dedotte avverso i provvedimenti gravati il Collegio procede ad assorbimento, non potendo derivare alla ricorrente alcuna utilità ulteriore rispetto a quella già conseguita in esito alle considerazioni sopra svolte.

5. In relazione alla peculiarità della fattispecie e tenuto conto della circostanza che le controversie traggono comunque origine da abusi edilizi commessi dalla ricorrente, il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze dei giudizi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati, previa loro riunione, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari dei giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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