Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-05-2011) 20-05-2011, n. 20063

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I difensori di A.A.E.H., con atto datato 6 dicembre 2010 e depositato l’8 gennaio 2011, hanno proposto ricorso straordinario a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 902/10 pronunciata nei confronti del predetto il 28 aprile 2010 dalla 6^ Sezione penale di questa Corte e depositata il 28 maggio 2010, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal predetto imputato avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di assise di appello di Milano il 10 novembre 2008. Si assume che, per errore di fatto, il reato di cui al capo 1) della imputazione – art. 416 cod. pen. con l’aggravante delle finalità di terrorismo di cui alla L. n. 15 del 1980, art. 1, commesso dal 1997 fino al giugno 2001 – "avrebbe dovuto essere dichiarato non punibile, in quanto non previsto dalla legge come reato", in quanto "la legge di modifica dell’art. 270-bis c.p. che ha introdotto per la prima volta l’associazione con finalità di terrorismo internazionale, è del 15 dicembre 2001. Si colloca, quindi, temporalmente in un periodo successivo al fatto contestato al capo 1) dell’imputazione ascritta all’IMAM". Dagli atti, emergerebbe, assume il ricorrente, che in realtà il fatto ascritto all’imputato sarebbe relativo a condotte tutte finalizzate a compiere attività terroristica al di fuori dei confini italiani. Si assume, poi, errore percettivo in ordine alla sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 15 del 1980, art. 1, sulla base di diffusi argomenti di merito che smentirebbero l’assunto della sentenza oggetto del ricorso straordinario, secondo la quale l’aggravante si riferirebbe ad attentati da compiersi in Italia.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto – come emerge dalla narrativa in fatto – lo stesso è stato proposto dopo lo spirare del termine previsto per la relativa presentazione dall’art. 625-bis c.p.p., comma 2. Il termine di 180 giorni entro il quale può essere presentato il ricorso straordinario in cassazione per errore materiale o di fatto è perentorio, essendo finalizzato ad evitare che la sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta per un tempo potenzialmente indefinito alla situazione di pur relativa instabilità determinata dall’esperibilità della procedura straordinaria in questione (Cass., Sez. 4^, 7 marzo 2008, Spagnuolo).

Il ricorso, comunque è anche palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente non pone a fondamento delle censure errori di fatto di tipo percettivo, ma errori di interpretazione giuridica e doglianze in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, del tutto eccentriche rispetto alla natura ed alla ratto del rimedio straordinario proposto (ex plurimis, Cass., Sez. 1^, 15 aprile 2009, Di Matteo; Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2008, Previti).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 2.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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