T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 19-05-2011, n. 847 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento impugnato la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna ordinava la sospensione dei lavori di realizzazione dell’edificio nominato G- House e delle opere di riqualificazione di Piazza Marina, via Monteverdi e via Canova – lavori tutti previsti nel Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale denominato "Marina", sul presupposto dell’esistenza di un vincolo paesaggistico sull’area sulla quale insistono e della mancata trasmissione dei permessi di costruire, ai sensi dell’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004.

2. Con successivo provvedimento del 17.4.2009 la Soprintendenza autorizzava, su istanza della società ricorrente, l’esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza del cantiere.

3. La ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordine di sospensione lavori sotto molteplici profili:

1) per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà;

2) per violazione dell’art. 150 del D.lgs. n. 42/2004 giacché la Soprintendenza non era competente ad emanare l’ordine de quo, riferendosi la predetta disposizione espressamente al Ministero;

3) per violazione e falsa applicazione dell’art. 150, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 42/2004, nonché per eccesso di potere per illogicità, per difetto di istruttoria, per insufficienza della motivazione e per ingiustizia manifesta in quanto la disposizione de qua è applicabile solo ai beni individualmente tutelati e non anche a quelli tutelati ex lege;

4) per violazione dell’art. 142, comma 2, del D.lgs. n. 42/2004, per eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà giacché l’area di proprietà della ricorrente ricade nella zona territoriale B che non è assoggettata a vincolo;

5) per violazione dell’art. 142, comma 2, del D.lgs. n. 42/2004, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria.

4. L’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, ritualmente costituita in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato.

5. La controinteressata C.M., ritualmente costituita in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

6. Con l’ordinanza n. 601 del 10.6.2009 il Collegio ha respinto la domanda di misure cautelari, ritenendo insussistente il requisito del periculum.

7. Con nota del 19.1.2011 il nuovo difensore, costituitosi per la società ricorrente a seguito della rinuncia dei precedenti difensori formalizzata il 21.12.2010, ha dichiarato che è venuta meno l’efficacia del provvedimento impugnato con conseguente cessazione della materia del contendere, a seguito della emissione della sentenza n. 6529/2010 di questo Tribunale con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla S.R. s.r.l. avverso il decreto di annullamento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia del parere favorevole espresso dal Comune di Jesolo sulla realizzazione dei lavori dell’edificio G -House del P.I.R.U.E.A. Marina.

8. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.

8.1. Il Collegio rileva, infatti, che l’interesse ad agire nasce per effetto di una lesione di un interesse sostanziale del ricorrente e, pertanto, la materia del contendere è costituita dallo scopo che attraverso il ricorso si intende perseguire per eliminare quella lesione. Da ciò consegue che, solo quando a seguito del ritiro dell’atto ovvero comunque dell’operato successivo della parte pubblica, vi è l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato, può dirsi che sia cessata la materia del contendere.

8.2. Ne discende che, nel caso di specie, non ricorre una simile ipotesi giacché l’effetto satisfattivo è ricollegato dallo stesso ricorrente ad un atto giurisdizionale e non a un atto dell’Amministrazione procedente e, comunque, non vi è stato alcun atto di ritiro del provvedimento impugnato.

8.3. Il Collegio ritiene, invece, che ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c), c.p.a. vada dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse, la quale consegue ad una valutazione esclusiva del ricorrente in relazione a sopravvenienze, anche indipendenti dal comportamento della controparte, che determinino una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l’amministrato (cfr. Consiglio di Stato, IV, 4.3.2011, n. 1413).

8.4. E, infatti, dalla rammentata nota del 19.1.2011 emerge che la società ricorrente ritiene ormai il provvedimento impugnato improduttivo di effetti, a seguito dell’annullamento giurisdizionale del decreto prot. n. 2136 del 25.2.2010 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, e come tale non più lesivo per i propri interessi.

8.5. E poiché il processo amministrativo è governato dal principio dispositivo, l’interesse fatto valere dai ricorrenti viene meno nel caso di dichiarazione da parte del difensore della parte. La dichiarazione resa dalla parte ricorrente di non avere più interesse al ricorso equivale ad atto di rinuncia al ricorso giurisdizionale, privo dei requisiti formali. In tal caso, quindi, non sussiste più l’interesse concreto ed attuale alla definizione del ricorso nel merito, con conseguente dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Peraltro la dichiarazione fatta dal difensore del ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso comporta sempre e comunque l’improcedibilità dell’impugnazione non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito (cfr. Tar Lazio, Roma, I, n. 33224/2010; T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 3268/2010; Consiglio Stato, IV, n. 3041/2004 e 2551 del 2004).

9. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione dell’incidenza sulla controversia dell’esito di altri ricorsi, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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