Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-05-2011) 20-05-2011, n. 20044

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10/4/2009, la Corte di appello di Palermo, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 12/11/2007, che aveva condannato C.M. alla pena di Euro 700,00 di multa per il reato di invasione di un alloggio di proprietà IACP, respingendo la tesi difensiva dello stato di necessità.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge, in relazione all’art. 54 cod. pen., deducendo lo stato di necessità.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. Si tratta, all’evidenza, di motivi del tutto generici, e che, in ogni caso, per l’assoluta aspecificità, non permettono alcuna seria e concreta valutazione delle censure, infatti il ricorrente si è limitato ad invocare lo stato di necessità senza indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono tale deduzione.

Viceversa, il ricorrente ha del tutto ignorato le ragioni poste a base del provvedimento impugnato cosi incorrendo nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità dell’impugnazione (Cass., sez. 6, n. 35656, 6 luglio 2004, Magno).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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