Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-05-2011) 20-05-2011, n. 20043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 25 giugno 2010, la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza emessa il 13 gennaio 2007 dal Tribunale di Pescara nei confronti di R.V., imputato del delitto di ricettazione di un assegno, accogliendo l’impugnazione proposta dal Procuratore generale, ha escluso l’attenuante di cui al capoverso dell’art. 64 cod. pen., ed ha rideterminato la pena inflitta in anni due di reclusione ed Euro 516 di multa.

Propone ricorso per cassazione l’imputato il quale nel primo motivo lamenta la mancata concessione della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, sul rilievo che nella specie l’assegno non sarebbe stati pagato dalla anca ove era stato posto all’incasso e deduce la intervenuta prescrizione del reato, in quanto trattandosi di reato istantaneo e dovendosi applicare il termine più favorevole in caso di dubbio sul momento di consumazione, il limite decennale della prescrizione risulterebbe maturato, dal momento che l’assegno fu denunciato smarrito il (OMISSIS).

Il motivo di ricorso concernente la intervenuta prescrizione del reato è fondato. Questa Corte ha infatti reiteratamente avuto modo di sottolineare il carattere istantaneo che connota il delitto di ricettazione, il quale deve pertanto ritenersi consumato nel momento in cui l’agente acquista o riceve il bene proveniente da delitto (ex plurimis, Cass., Sez. 2^, 9 aprile 2009, Anela; Cass., Sez. 2^, 8 aprile 2008, Di Gabriele). L’onere di provare, poi, con precisione, la data di commissione del reato ai fini della individuazione del termine di prescrizione, non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la conseguenza che in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, in applicazione del principio del favor rei, il dies a quo dal quale far decorrere la commisurazione del termine prescrizionale, deve ragguagliarsi alla immediata prossimità della data di commissione del reato presupposto (cfr, ex plurimis, Cass., Sez. 2^, 20 gennaio 2010, Gligora). Considerato, dunque, che, nella specie, l’assegno contestato risulta denunciato smarrito il 2 novembre 1999, e poi utilizzato dall’imputato il 15 giugno 2001, è alla prima data che occorre fare riferimento ai fini della decorrenza del termine massimo di prescrizione del reato, che nel caso in esame – dovendosi applicare ratione temporis la nuova disciplina di cui alla L. n. 251 del 2005, in quanto più favorevole – è pari a dieci anni. La prescrizione era dunque maturata già in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello, che deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con la debita formula.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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