T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 19-05-2011, n. 844 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. La ricorrente è proprietaria in zona agricola in Comune di Bardolino di un fondo di 13.360 mq. sul quale insiste un fabbricato rurale, realizzato in forza della licenza edilizia rilasciata il 21.1.1964.

Una parte dell’immobile del volume complessivo di circa 600 mq. è destinata ad abitazione, mentre un’altra è adibita a stalla, fienile e portico.

B. Con delibera n. 8 del 21.1.2005 il Consiglio Comunale di Bardolino adottava una variante al P.R.G. attribuendo una nuova destinazione ad una dozzina di fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo, in attuazione dell’art. 4 della L.R. n. 24/1985. In forza della detta variante la destinazione d’uso di costruzioni esistenti, ma non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo, viene ad essere disciplinata dallo strumento urbanistico.

C. La ricorrente presentava, quindi, l’osservazione alla variante adottata, rubricata al numero 75, con la quale chiedeva di poter destinare a residenza anche la parte d’immobile adibita a stalla, fienile e porticato.

D. Il Consiglio comunale, con voto unanime, accoglieva, ai sensi dell’art. 70 della L.R. n. 61/1985, l’osservazione e modificava nel senso richiesto dalla ricorrente la variante al P.R.G.. Successivamente il Comitato previsto dall’art. 27 della L.R. n. 11/2004 esprimeva parere contrario all’istanza della ricorrente, parere recepito dalla Giunta regionale nella determina impugnata.

E. La ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato:

1) per violazione dell’art. 45 della L.R. n. 61/1985 in quanto in forza della citata disposizione la Giunta ha il potere di apportare modifiche d’ufficio agli strumenti urbanistici adottati dai Comuni in casi tassativi e, segnatamente nell’ipotesi sub n. 6, qualora sia necessario garantire l’osservanza di prescrizioni e vincoli stabiliti da leggi e regolamenti. Orbene, nel caso in esame nessun atto di indirizzo risulta violato dalla deliberazione comunale di accoglimento dell’osservazione n. 75, tanto più che il potere dell’Ente locale di imprimere una nuova destinazione d’uso ad un annesso non più funzionale alla conduzione del fondo è espressamente previsto dall’art. 4 della L.R. n. 24/1985, riprodotto dall’art. 43 della L.R. n. 11/2004. Né, infine, vi sono limiti volumetrici imposti dalla Regione le cui previsioni riguardino esclusivamente ai manufatti da realizzarsi ex novo in zona agricola e non le modifiche della destinazione d’uso di fabbricati non più funzionali all’attività rurale;

2) per eccesso di potere per difetto di motivazione, per violazione art. 3 della legge n. 241/1990 essendo insufficiente a soddisfare l’onere motivazionale sia la motivazione succinta espressa accanto al numero dell’osservazione, sia quella riconducibile alle considerazioni e valutazioni espresse nel parere del Comitato;

3) per eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e manifesta illogicità, per violazione della L.R. n.24/1985 in quanto l’osservazione presentata dalla ricorrente prevede tutte le caratteristiche indicate nel paragrafo D del parere del Comitato, essendo il fabbricato di cubatura inferiore a 800 mc e non determinando la trasformazione della destinazione né un aumento di cubatura, né una modificazione di area di sedime, né una demolizione e successiva ricostruzione.

F. La Regione Veneto, ritualmente costituita in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso eccependo che l’impugnazione è stata proposta dalla sola sig.ra B. e non anche dagli altri soggetti che hanno presentato l’osservazione respinta. Nel merito la Regione ha sostenuto che il Comune, pur avendo espresso parere favorevole all’osservazione, non ha provveduto a ripubblicare il piano comunale, come previsto dall’art. 70, comma 2, della LR n. 61/1985 con la conseguenza che, in sede di approvazione, legittimamente è stato disatteso il parere ex art. 42 della LR n. 61/1985. La Regione ha, infine, rammentato che la ricorrente e gli altri proprietari dell’immobile avevano presentato anche un’altra osservazione – la n. 74 -, relativa ad altro immobile, accolta in sede di approvazione dello strumento urbanistico.

G. Con ordinanza n. 532 del 27.5.2009 il Collegio ha respinto la domanda di misure cautelari non ritenendo sussistente il requisito del periculum. Tale pronuncia è stata confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato.

H. Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Occorre, innanzitutto, precisare che la mancata notifica del ricorso agli altri soggetti che, unitamente alla sig.ra B., avevano sottoscritto l’osservazione n. 75 alla variante al P.R.G. del Comune di Bardolino non incide in alcun modo sull’ammissibilità dell’impugnazione, giacché evidentemente si tratta di cointeressati al ricorso e non di controinteressati.

2. Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

3. Con i primi due motivi la ricorrente lamenta l’illegittimità della determina impugnata per violazione dell’art. 45 della L.R. n. 61/1985 e per difetto di motivazione.

3.1. La ricorrente, unitamente agli altri comproprietari del fondo sul quale insiste l’immobile non più funzionale all’attività agricola, presentava un’osservazione alla variante parziale adottata dal Comune di Bardolino con deliberazione n. 8 del 21.1.2005, chiedendo la riconversione a residenza della parte di fabbricato adibita ad annesso rustico.

3.2. Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che l’osservazione n. 75, accolta dal Comune di Bardolino, è stata respinta dalla Regione rinviando alla "vigente legislazione urbanistica regionale L.R. n. 4/2008, modificativa della L.R. n. 11/2004 e alla specifica circolare esplicativa in materia.".

3.3. Orbene la Regione afferma di avere correttamente inteso l’avviso favorevole del Comune di Bardolino sull’osservazione n. 75, quale mero parere espresso ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 61/1985 e non quale modifica allo strumento adottato ex art. 70 della medesima legge, poiché, al di là dell’espressione letterale utilizzata nella delibera consiliare n. 55/2005, l’Ente locale non ha provveduto alla ripubblicazione della parte del piano interessata dalle modifiche. Ne discende, quindi, ad avviso della Regione, l’inesistenza nel caso di specie di un particolare onere motivazionale in ordine alla reiezione dell’osservazione formulata dalla ricorrente.

4. Tanto premesso osserva il Collegio che, a prescindere dalla qualificazione dell’avviso favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 75 da parte del Comune di Bardolino come modifica allo strumento urbanistico ex art. 70 della L.R. n. 61/1985 o come mero parere ex art. 42 della stessa legge, non è dato comprendere dalla motivazione del provvedimento gravato le ragioni del parere contrario espresso dalla Regione Veneto. E, infatti, dalla stringata motivazione apposta accanto all’osservazione n. 75 non si evincono le ragioni sottese alla modifica d’ufficio apportata giacché, come affermato dalla stessa Amministrazione resistente in sede di memoria ex art. 73 c.p.a., in essa si fa un generico richiamo alla normativa applicabile alle zone agricole nel periodo transitorio conseguente alle modifiche apportate alla L.R. n. 11/2004 dalla L.R. n. 4/2008.

4.1. A tale riguardo rammenta il Collegio che le modifiche apportate dalla L.R. n. 4/2008 alla L.R. n. 11/2004 non attengono specificamente alle disposizioni concernenti il mutamento di destinazione d’uso delle costruzioni non più funzionali allo svolgimento dell’attività agricola e che, dunque, appare ancora più difficile interpretare il richiamo operato alla detta normativa.

4.2. Non viene, infine, in alcun modo esplicitato per quale motivo l’immobile della ricorrente non rientri tra quelli per i quali non sarebbe consentita, attraverso lo strumento urbanistico, la riconversione a residenziale della parte non più funzionale all’attività agricola, tanto più che la modificazione richiesta non determina né un aumento di cubatura, né una modificazione dell’area di sedime, né una demolizione con eventuale successiva ricostruzione.

4.3. Né, infine, è dato comprendere per quale ragione l’accoglimento dell’altra osservazione – rubricata al n. 74 – presentata dalla ricorrente e avente la medesima richiesta relativa però ad altro fabbricato potesse in qualche modo influire sulla presente controversia, atteso che l’Amministrazione resistente non spiega le ragioni per le quali i due fabbricati siano stati ricondotti a situazioni differenti, tali da meritare una diversa determinazione dell’Ente regionale.

4.4. Secondo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, invero, la presentazione di un’osservazione da parte dei privati interessati da una previsione dello strumento urbanistico adottato incrementa l’onere di motivazione, laddove la discrezionalità, ordinariamente riconosciuta ai Comuni nella formulazione delle scelte urbanistiche, non è ritenuta una spiegazione sufficiente per superare le obiezioni o le richieste puntuali formulate con riguardo a un edificio o a un’area particolare (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 04 ottobre 2010, n. 3724).

5. Alla luce delle predette considerazioni il ricorso appare, quindi, meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse della ricorrente.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse della ricorrente.

Condanna la Regione Veneto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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