Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-05-2011) 20-05-2011, n. 20116 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna, adito dall’indagato S.A. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere inflitta al predetto con ordinanza in data 31/12/2010 dal G.I.P. in sede in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. – D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis.

L’indagato era stato osservato dagli operanti, a loro volta allertati dal contenuto di intercettazioni telefoniche (dalle quali emergeva una trattativa per la consegna di 200 gr. di cocaina, camuffata con l’espressione "due culatelli", che B.R. doveva recapitare a K.E. in un apposito nascondiglio nel parco "Italia in Miniatura" di Rimini), mentre giungeva sul posto a bordo di un’autovettura, dopo essere stato contattato dal K., e risalire a bordo dell’auto di quest’ultimo, dopo che questi aveva recuperato dal nascondiglio e portato con sè la droga sull’auto.

Secondo l’ipotesi accusatoria, fatta propria dal G.I.P. e dal Tribunale del Riesame, l’incontro era finalizzato all’acquisto dello stupefacente da parte dell’indagato, non essendo possibile ipotizzare che i due si fossero dati appuntamento per visitare il parco, come sostenuto dal predetto e che il luogo dell’incontro fosse lo stesso di quello, in cui il B. aveva occultato il narcotico e non essendo spiegabile come mai il ricorrente avesse atteso per risalire nell’autovettura dell’albanese, che quest’ultimo recuperasse la droga, nascosta proprio in quel luogo.

Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo difensore, il quale nell’unico motivo a sostegno denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del requisito della gravità indiziaria, sostenendo che mancava qualsiasi indizio che comprovasse che la cessione vi fosse stata e che l’incontro non fosse finalizzato a futuri accordi o all’acquisto da parte del cautelato solo di una parte della sostanza presumibilmente dissotterrata dal cedente, tanto più che il servizio di o.p.c. non aveva dato luogo ad alcun intervento.

Il ricorso è inammissibile, giacchè le censure proposte sono dirette a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e una rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice della cautela a fondamento della custodia cautelare in carcere, condivise e fatte proprie dal Tribunale, come sintetizzate in narrativa con specifico riferimento alle censure formulate dal ricorrente. Gli argomenti sviluppati dal giudice del riesame danno adeguatamente conto dell’esistenza dell’ipotesi criminosa contestata all’indagato e del ruolo offerto dal predetto nello svolgimento dell’attività criminosa.

Infatti il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni del provvedimento cautelare e ne sintetizza i contenuti significativi e condivisi dal Tribunale, è completo, logicamente corretto e privo di aporie, laddove pone in risalto gli elementi e le circostanze di fatto, che inducevano a ritenere il ruolo di cessionario del rilevante quantitativo di droga contestato in capo al S.. Va poi ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di procedimenti incidentali, relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni, poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.

Principio quest’ultimo che non può non valere anche per l’asserito travisamento del fatto, riferito alla verifica della consistenza indiziaria e la significato di essa in relazione all’oggetto dell’accusa.

Questa Corte ha già più volte ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dopo le modifiche apportare dalla L. n. 46 del 2005, art. 8 non può consistere in una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione. Il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di motivazione la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione del quadro indiziario.

Del resto la valutazione della gravità indiziaria che – avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate, e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo in itinere – deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza dell’indagato.

Completezza e coerenza della motivazione, in tale contesto valutativo, rendono dunque inammissibile il sindacato richiesto a questa Corte di legittimità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *