Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-05-2011) 20-05-2011, n. 20115

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza depositata in data 26/2/2011 l’imputato G.C., chiedeva alla Corte di Appello di Lecce la verifica della ritualità della notifica della sentenza emessa dalla stessa Corte, confermativa di quella di condanna di primo grado per il reato di cui all’art. 368 c.p., asseritamene mai pervenuta alla sua conoscenza, la sospensione di una eventuale esecuzione della stessa, e la restituzione in termini per la presentazione del ricorso per cassazione.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la intestata Corte dichiarava la propria incompetenza a provvedere, richiamando la norma di cui all’art. 175 c.p.p., comma 4, a mente della quale, ove sia stata pronunciata sentenza di condanna, la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione in termini spetta al giudice che sarebbe competente a provvedere sull’impugnazione, e trasmetteva gli atti a questa Corte.

La richiesta di restituzione in termini non ha fondamento e deve essere pertanto rigettata.

Ed invero la L. 22 aprile 2005, n. 60, oltre ad avere modificato la disciplina della restituzione in termini prevista dall’art. 175 c.p.p., ha anche introdotto, con la previsione di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, la piena equiparazione tra la notifica eseguita presso l’imputato e quella eseguita presso il difensore di fiducia.

Ne consegue che, se l’imputato effettua la scelta di nominare un difensore di fiducia, presso il quale elegge domicilio, si assume anche l’obbligo di tenere i contatti con il difensore, che lo rappresenta e l’eventuale interruzione di tali contatti deve essere interpretata come volontaria rinuncia a partecipare al processo e a proporre impugnazione (Cass. Sez. 1 16/5-30/5/2006 n. 19127 Rv.233920).

Applicando tale principio, pienamente condivisibile, al caso in esame, non può attribuirsi alla sola rinuncia al mandato da parte del difensore fiduciario il valore di prova dimostrativa della mancata conoscenza in capo all’imputato del deposito della sentenza di secondo grado, ritualmente notificato al predetto difensore domiciliatario. tra quindi onere dell’imputato, mettersi in contatto con il difensore, per apprendere le sorti del processo a suo carico.
P.Q.M.

Rigetta l’istanza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *