Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-05-2011) 20-05-2011, n. 20113 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tt. SELVAGGI Eugenio per l’annullamento della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il G.I.P. del Tribunale in sede ha applicato nei confronti di A.V.M.R. la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in ordine al reato di cui all’art. 367 c.p., per avere denunciato falsamente lo smarrimento di un assegno postale, dalla stessa emesso a titolo di pagamento per un contratto di locazione a favore di E.E..

A sostegno della richiesta di annullamento l’organo requirente denuncia la violazione della legge penale in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, che andava inquadrato, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nell’ipotesi più grave della calunnia.

Il ricorso è fondato.

Ed invero è risaputo dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che il privato che presenti una falsa denuncia di smarrimento di un assegno negoziato a favore di una ben individuata persona non risponde del delitto di simulazione di reato ex art. 367 c.p., bensì del delitto di calunnia in danno del beneficiario del titolo (ex multis Cass, Sez. 6 2/9-19/11/2002 n. 38814 Rv. 222859).

La sentenza va pertanto annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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