Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-05-2011) 20-05-2011, n. 20101

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

E.B.O. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 9 giugno 2010 della Corte di appello di Firenze (che, in parziale riforma della sentenza 11 febbraio 2002 del Tribunale di Lucca, ha concesso al correo del ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 posto in essere in tempo antecedente il I febbraio 2000), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
Motivi della decisione

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione del disposto dell’art. 157 cod. pen. essendo stata la detenzione dello stupefacente (Hashish) commessa sino ai primi giorni del (OMISSIS) e, quindi sanzionabile – prima della sopravvenienza della L. 21 febbraio 2066, n. 49 con la reclusione da 2 6 anni e con la multa da L. 10 a L. 150 milioni.

Il motivo è fondato, essendosi maturato il tempo necessario a prescrivere il reato, alla data del 1 luglio 2007, in relazione al combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen..

La gravata sentenza va quindi annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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