Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-05-2011) 20-05-2011, n. 20100 Circostanze speciali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.R. ricorre per cassazione la sentenza indicata in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che ha applicato nei suoi confronti la pena per il reato ex art. 337 c.p., art. 61 c.p., n. 11 bis, secondo la concorde richiesta delle parti, lamentando la violazione della legge penale e processuale in riferimento alla mancata esclusione dell’aggravante della clandestinità.

Il ricorso è fondato.

L’aggravante della clandestinità, contestata all’imputato ex art. 61 c.p., n. 11 bis, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 249/2010 della Corte Costituzionale.

Ne deriva che la pena concordata tra le parti, nella parte in cui detta aggravante era ritenuta equivalente alle concesse attenuanti generiche, diventa illegale, con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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