Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-05-2011) 20-05-2011, n. 20099

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale La Corte di Appello di Napoli ha confermato quella di condanna emessa dal Tribunale monocratico in sede per il reato di cui all’ art. 334 c.p., comma 2 per avere sottratto una autovettura sottoposta a sequestro amministrativo ed affidata alla sua custodia, A.L. ricorre per cassazione e ne chiede l’annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostenendo che nel fatto doveva al limite ritenersi integrata l’ipotesi di cui all’art. 213 C.d.S., comma 8.

Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza delibata all’udienza del 28/10/2010 nel procedimento penale n. 10939/10, hanno accolto la tesi della inapplicabilità dell’art. 334 c.p. alla fattispecie della mera circolazione di mezzo sottoposto a sequestro amministrativo e della più corretta qualificazione del fatto ex art. 213 C.d.S., comma 8 punito con sanzione amministrativa.

Poichè dalla lettura della sentenza impugnata e del medesimo ricorso emerge una fattispecie di mera circolazione, deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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