Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-09-2011, n. 19373

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 3.10.2007 la Corte di Appello di Torino rigettava l’impugnazione proposta da Futura Costruzioni s.r.l. avverso il lodo emesso a seguito di giudizio arbitrale, definito con declaratoria di inammissibilità delle domande dalla stessa formulate nei confronti della A.S.L. n. (OMISSIS).

Contro la decisione la Futura Costruzioni proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resisteva la A.S.L. con controricorso, con il quale veniva fra l’altro eccepita l’inammissibilità dell’impugnazione, per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente.

Osserva il Collegio che è fondato quest’ultimo rilievo, poichè la decisione impugnata è stata emessa nell’ottobre 2007 e nel solo motivo di impugnazione, con il quale è stato denunciato vizio di motivazione, non è specificamente indicato il fatto in relazione al quale la motivazione della contestata sentenza sarebbe viziata.

Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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