Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-09-2011, n. 19372

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del 15.1.2007 il Tribunale di Crotone rigettava l’istanza di liquidazione del compenso proposta da C.S., per l’attività svolta quale curatore del fallimento Gi.FA. Mobili s.a.s. fino al 15.11.2001, ritenendo il credito prescritto.

Avverso il detto provvedimento C. proponeva ricorso per cassazione basato su due motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, con i quali denunciava violazione di legge con riferimento rispettivamente all’art. 2956 c.c., comma 1, n. 2, e L. Fall., art. 39, sotto i distinti profili che non sarebbe stata applicabile al caso di specie la prescrizione presuntiva e che la liquidazione del compenso avrebbe presupposto la presentazione del rendiconto, che invece non vi era stata.

L’intimato, dal canto suo, non svolgeva attività difensiva. Osserva il Collegio che il motivo di impugnazione non è corredato del prescritto quesito di diritto, e ciò in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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