Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-09-2011, n. 19371 Opposizione

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Svolgimento del processo

Con citazione del 18 dicembre 2000 la sig.ra S.L. propose, davanti al Tribunale di Milano, opposizione tardiva al decreto ingiuntivo notificato a lei e al sig. R.G. M. dal fratello di quest’ultimo, sig. R.G., per il pagamento di L. 250.000.000 in forza di vaglia cambiari emessi dall’opponente in favore di R.G.M., che li aveva girati a suo fratello.

L’opponente sosteneva di non aver mai avuto debiti nei confronti dei R. e di aver sottoscritto le cambiali, in bianco, su richiesta di R.G.M., all’epoca suo convivente. Il quale le aveva detto che si sarebbe servito dei titoli a solo scopo di garanzia di un debito di L. 60.000.000 nei confronti del fratello, ma poi li aveva riempiti, contravvenendo ai patti, per la somma di L. 250.000.000 e li aveva girati al fratello, che li aveva messi all’incasso pur conoscendo la reale situazione.

In giudizio si costituirono sia R.G. che G. M., anch’egli convenuto dall’opponente.

Il secondo, comparso personalmente, dichiarò di essere debitore del fratello di soli L. 60.000.000 e di aver ingannato la S. inducendola a sottoscrivere in bianco le cambiali, che successivamente aveva riempite e girate al fratello.

R.G., invece, eccepì sia l’inammissibilità dell’opposizione, non ricorrendo i presupposti per l’opposizione tardiva, sia la sua improcedibilità per la tardiva costituzione in giudizio dell’opponente, sia, comunque, la sua infondatezza nel merito.

Il Tribunale dichiarò improcedibile l’opposizione, ritenendo che il termine di cinque giorni per la costituzione dell’opponente decorresse dalla prima e non dall’ultima notifica dell’atto di opposizione, rivolto a due convenuti.

La Corte d’appello di Milano, sul gravame della S., al quale resistette R.G., respinse le rinnovate eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell’opposizione, ma respinse, altresì l’opposizoone stessa nel merito. Affermò, infatti, che l’opponente non aveva neppure chiesto di provare quanto era in effetti necessario ai sensi dell’art. 21 L. Cambiaria, e cioè che R.G., nel ricevere i titoli in girata, avesse agito scientemente a danno della emittente; anzi, sussistevano valide ragioni per escluderlo, essendo smentita dalle risultanze probatorie la tesi dell’esposizione di R.G.M. per sole L. 60.000.000 nei confronti del fratello, al quale doveva invece una somma anche maggiore di quella azionata e peraltro da lui non contestata in una lettera successiva alla notifica del decreto ingiuntivo. Inoltre si ignorava se R.G. fosse al corrente dei rapporti tra il fratello e la sua convivente riguardo ai titoli, che ben potevano essere stati emessi a garanzia effettiva, e non fittizia, del debito di G.M..

La sig.ra S. ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura. Il sig. R.G. ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per due motivi.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.
Motivi della decisione

1. – I ricorsi principale e incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – L’unico motivo del ricorso principale, con cui, denunciando vizio di motivazione e violazione dell’art. 1993 c.c., comma 2, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 14 e art. 21, comma 2, si censura la statuizione della mancanza di prova che R.G., nel ricevere i titoli in girata, avesse agito scientemente a danno della emittente, è inammissibile.

La ricorrente, infatti, non fa altro che valorizzare elementi istruttori idonei, a suo giudizio, a far presumere l’accertamento di tale consapevolezza in capo al R.. Si tratta, però, di elementi non decisivi, sicchè la critica si svolge tutta sul piano delle valutazioni di merito, non ammesse in sede di legittimità. 3. – Il ricorso principale va quindi respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato (con il quale vengono riproposte le eccezioni, già respinte dalla Corte d’appello, di inammissibilità e improcedibilità dell’opposizione).

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale alle spese processuali, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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