Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-05-2011, n. 3020 Incompatibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana, rubricato al n. 458/2010, la prof.ssa L. A., professore associato presso la Facoltà di economia dell’Università di Pisa, impugnava il decreto n. 3485 in data 10 marzo 2010, con il quale il Rettore di quella Università l’aveva diffidata a cessare dalla carica di Presidente del Consorzio di bonifica "Ufficio dei fiumi e dei fossi di Pisa" entro quindici giorni dal suo ricevimento, pena collocamento in aspettativa senza assegni, ed il provvedimento n. 3587 in data 11 marzo 2010, con il quale il Dirigente dell’area reclutamento e personale della stessa Università aveva disposto il recupero delle somme percepite per lo svolgimento delle funzioni di Presidente del Consorzio dalla data della nomina fino alla cessazione della situazione di incompatibilità o fino al collocamento in aspettativa obbligatoria;

Vista la sentenza n. 6766 in data 16 dicembre 2010, con la quale il Tribunale amministrativo della Toscana, Sezione I, ha respinto il suddetto ricorso;

Visto l’appello, rubricato al n. 2729/10;

Ritenuto che la controversia riguardi in primo luogo la natura del Consorzio di bonifica "Ufficio dei fiumi e dei fossi di Pisa", avendo l’Amministrazione ritenuto che lo stesso debba essere qualificato ente pubblico economico, e conseguentemente ritenuto applicabile l’art. 13, primo comma, n. 10, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il quale impone il collocamento obbligatorio in aspettativa del docente universitario il quale sia stato nominato presidente o amministratore delegato (fra gli altri) di un ente pubblico economico;

Rilevato che l’appellante trae argomento per escludere la natura di enti pubblici economici dei consorzi di bonifica della Regione Toscana dalla legge regionale della Toscana 5 maggio 1994, n. 34, ed in particolare dall’art. 12;

Ritenuto che la suddetta normativa regionale non configura affatto i consorzi di bonifica di quella Regione in termini diversi da quelli previsti dalla corrispondente normativa nazionale;

Ritenuto che la qualificazione dei consorzi di bonifica come enti pubblici economici è stata più volte riconosciuta da questo Consiglio di Stato (Sezione VI, 28 marzo 2000, n. 1796), dalla Corte di Cassazione (da ultimo Sez. lav., 12 maggio 2009, n. 10866; 5 maggio 2008, n. 10992) e dalla Corte dei Conti (Sez. giurisd. Regione Basilicata, 8 settembre 2009, n. 239) ed è stata rilevata anche dalla Corte costituzionale (14 luglio 2006, n. 289), che si è espressa con specifico riferimento alla legge regionale della Toscana 5 maggio 1994, n. 34;

Rilevato che il sito istituzionale del Consorzio di bonifica "Ufficio dei fiumi e dei fossi di Pisa", alla voce "chi siamo", qualifica lo stesso Consorzio come ente pubblico economico;

Ritenuto, pertanto, che l’argomentazione debba essere disattesa;

Ritenuto che l’appellante contesta inoltre l’impugnato provvedimento di recupero lamentando la violazione dell’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in quanto la norma riguarderebbe esclusivamente il conferimento di incarichi professionali, non l’assunzione di funzioni elettive;

Ritenuto che la norma non ponga la limitazione affermata dall’appellante, soprattutto con riferimento alla sua applicazione nel caso di assunzione di incarichi non autorizzati;

Ritenuto, in conclusione, che l’appello debba essere respinto;

Rilevato che, in difetto di costituzione delle parti appellate, non vi è luogo a pronuncia sulle spese
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 2729/10, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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