Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-05-2011) 20-05-2011, n. 20095

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.S. ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato quella di condanna emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado per i reati di evasione in regime di arresti domiciliari e minaccia a pubblico ufficiale ex artt. 385 e 336 c.p. per essere stato sorpreso in un bar in stato di ubriachezza e in compagnia di un pregiudicato in un orario diverso da quello per cui era stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione, nonchè per avere pronunciato reiterate minacce, del tenore " stai attento, te la faccio pagare, non ho paura di te, nè di farmi la galera, ci vediamo appena esco" al M.llo L., che lo aveva fermato, per indurlo ad omettere un atto del suo ufficio.

A sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente denuncia nell’unico motivo l’inosservanza e erronea applicazione della norma incriminatrice sostenendo che la minaccia era generica e meramente ingiuriosa, non idonea quindi ad integrare l’ipotesi criminosa contestata, ma al limite quella di ingiuria e minaccia aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa, stante l’abrogazione dell’art. 341 c.p. e la inapplicabilità dell’art. 341 bis c.p..

Il ricorso è inammissibile, perchè, oltre che generico, siccome ripetitivo della doglianza, proposta in sede di gravame e già valutata dalla corte distrettuale, non è riconducibile ad alcuno dei motivi di ricorso, previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianza non consentita ai sensi del comma 3, cit. art., volta, come essa appare, a introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa, come tale, in sede di scrutinio di legittimità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p. di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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