Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-05-2011, n. 3019 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che si palesa fondato il motivo – disatteso dal primo giudice e riproposto in appello – volto a censurare nei profili di eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché per contraddittorietà, la disciplina di gara nella parte in cui, ai fini della valutazione del merito tecnico delle offerte, su un coacervo di punti 80 assegnati per il prezzo di vendita di merende in ambito scolastico, 40 punti sono stati assegnati per "prodotti freschi con scadenza giornaliera", identificati in" panino/schiacciata, pizza con mozzarella", e altri 40 per "yogurt frutta e fresca";

– che, nella dinamica di gara, l’ impresa risultata aggiudicataria ha prodotto offerta, per il gruppo di alimenti da ultimo menzionato (yogurt e frutta fresca), per il valore simbolico di euro 0,01 per ciascun prodotto, così conseguendo il massimo di 40 punti, utile per l’aggiudicazione della gara;

– che la possibilità di formulare offerta per un prezzo al di fuori di ogni logica di mercato, in quanto all’evidenza non remunerativo, è stata resa possibile – malgrado il proclamato intento dell’ Amministrazione scolastica di incentivare il consumo di cibi freschi, a fini di educazione alimentare degli studenti – dall’ omessa concorrente previsione della fornitura in sede di esecuzione del servizio (in rapporto ai 40 punti assegnati a prodotti freschi nominativamente indicati) di quantitativi minimi dei prodotti stessi, idonei a perseguire lo scopo educativo della categoria di consumatori presa in considerazione;

– che, nella logica concorrenziale e di parità di trattamento delle imprese partecipanti alla gara, la riduzione del prezzo al quale è offerto il prodotto deve, in ogni caso, consentire la remunerazione della prestazione, prevenendo – nella distribuzione dei punteggi premiali del merito dell’offerta – ogni effetto distorsivo, in presenza di corrispettivi del tutto irrisori e virtuali, perché sganciati dagli effettivi oneri di cui l’aggiudicatario deve darsi carico in sede di esecuzione del servizio;

– che, anche in sede di svolgimento di gara informale per la concessione dell’esercizio in esclusiva in ambito scolastico del servizio di vendita di alimenti e di installazione di distributori automatici all’uopo destinati, l’ art. 30 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, impone l’osservanza dei principi generali stabiliti per l’aggiudicazione dei contratti pubblici ed in particolare "dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità";

– che per quanto su esposto la disciplina di gara, premiale del minor prezzo di un individuata categoria di prodotti freschi, non si configura improntata a principi di proporzionalità e di ragionevolezza;

– che, in accoglimento dell’appello, vanno dichiarati illegittimi in parte "de qua" la lettera di invito ed il capitolato di fornitura, con effetto viziante in via derivata dell’atto di affidamento del servizio e di ogni altro atto conseguente e connesso;

– che, in relazione ai profili della controversia, spese ed onorari possono essere compensati fra le parti per i due gradi di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti con essi impugnati.

Compensa fra le parti spese ed onorari per i due gradi di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *