Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-05-2011) 20-05-2011, n. 20093

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.P.P., ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 1 aprile 2009 della Corte di appello di Genova (che ha confermato la sentenza 17 settembre 2008 del G.U.P. del Tribunale di Genova, di condanna per i reati di lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale) deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
Motivi della decisione

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione dell’art. 178 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello, all’udienza del 1 aprile 2009, data nella quale era stata proclamata un’astensione dalle udienze della Camere penali, cui aderiva il difensore di fiducia del ricorrente, aveva ritenuto non rilevante la comunicata dichiarazione di astensione dall’udienza camerale da parte del difensore stesso.

Il motivo è inaccoglibile.

Infatti, per ormai consolidata giurisprudenza, il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti T interessate, siano sentiti solo se compaiono (Cass. pen. sez. 6, 14396/2009 Rv. 243263. Massime precedenti Conformi: N. 33283 del 2002 Rv. 222497, N. 14866 del 2004 Rv. 227918, N. 17312 del 2004 Rv.

228647, N. 22308 del 2004 Rv. 228093, N. 23323 del 2004 Rv. 228867, N. 40542 del 2004 Rv. 230260, N. 20576 del 2005 Rv. 231360, N. 16555 del 2006 Rv. 234450, N. 23778 del 2006 Rv. 234726, N. 33392 del 2008 Rv. 240901).

Il ricorso pertanto risulta palesemente infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonchè apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro. 1000,00 (mille).
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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