Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 645/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2355/2008, proposto, ex art. 21 bis l. 1034/71, da Jasari Fadil, rappresentato e difeso dall’avv. Helga Lopresti, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Venezia, p.zza S. Marco n. 63;

PER L’ACCERTAMENTO

del silenzio inadempimento della Questura di Treviso, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971 e successive modifiche, nonché della fondatezza dell’istanza ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e successive modifiche; e

PER LA CONDANNA

dell’Amministrazione a provvedere, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971 e successive modifiche, e a risarcire i danni patiti dal ricorrente a causa dell’illegittimo silenzio inadempimento.

Visto il ricorso, notificato l’8 novembre 2008 e depositato presso la Segreteria il 2 dicembre 2008, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2009 – relatore il Referendario M. Perrelli – l’avv. Lopresti per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Cerillo per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente otteneva il 26 gennaio 2007 dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Treviso il nulla osta al lavoro subordinato presso la ditta Parolin N. F. & s.a.s..

Il 29 maggio 2007 Jasari Fadil presentava alla Questura di Treviso la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Con la memoria di costituzione in giudizio l’Amministrazione dell’Interno ha dato atto della conclusione dell’attività istruttoria da parte della Questura di Treviso in data 20 novembre 2008 e dell’invio della richiesta telematica al Poligrafico dello Stato per l’emissione del permesso di soggiorno con scadenza al 20 maggio 2009.

Dalla documentazione prodotta si evince l’emissione del permesso di soggiorno in favore del ricorrente e la fissazione della data del 31 gennaio 2009 per la consegna e l’attivazione del predetto titolo.

Il Collegio deve, pertanto, dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stato emesso il permesso di soggiorno oggetto del ricorso per silenzio inadempimento.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di giudizio il Collegio rileva che alla data del deposito ( 2 dicembre 2008) del presente ricorso l’istruttoria relativa all’emissione del permesso di soggiorno era già stata conclusa da parte della Questura di Treviso (20 novembre 2008) e che mancava solo la formale consegna del detto titolo che, peraltro, in base alla normativa vigente, non viene materialmente emesso dalla Questura, bensì dal Poligrafico dello Stato.

Sulla scorta delle predette argomentazioni appaiono, quindi, sussistere giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, addì 11 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 2355/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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