Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-05-2011) 20-05-2011, n. 20112 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna, adito dall’imputato B.A.A. in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli con ordinanza in data 17/1/2011 dal medesimo Tribunale in composizione monocratica per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il predetto era stato arrestato in flagranza per essere stato sorpreso mentre cedeva al Carabiniere L. gr. 0,9 di sostanza stupefacente del tipo ketamina e deteneva a fine di spaccio altre tre dosi della stessa sostanza rispettivamente del peso di gr. 0,9, 0,8, 0,5. Il predetto all’esito del giudizio direttissimo era condannato alla pena di mesi otto di reclusione oltre la multa, previa applicazione dell’ipotesi attenuata di cui al cit. art. 73, comma 5.

Contro tale decisione ricorre l’imputato personalmente e a sostegno della richiesta di annullamento denuncia l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e processuale e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione del quadro cautelare, sostenendo che il riconoscimento dell’ipotesi lieve doveva indurre il giudice del riesame ad escludere la pericolosità sociale del cautelato e a ridimensionare la prognosi di ricaduta nel reato.

Lamenta ancora con un secondo motivo la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena o del beneficio della pena sostitutiva, avuto riguardo al suo stato di tossicodipendenza.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero la motivazione a sostegno del quadro cautelare non soddisfa i criteri della logica e del diritto, laddove il giudice del riesame esprime una prognosi di ricaduta nel reato in capo all’imputato, fondata principalmente sul precedente penale riportato dal predetto, relativo ad una condanna a pena sospesa per reati di ingiurie e lesioni personali, di natura quindi del tutto diversa rispetto al reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, senza tener conto della modesta rilevanza del fatto e della pena inflitta dal giudice di primo grado per tale reato, ritenuta l’ipotesi attenuata, – mesi otto di reclusione oltre la multa – e della possibilità per il predetto di conseguire il beneficio della sospensione condizionale per una seconda volta in sede di appello.

Si impone pertanto l’annullamento dell’impugnata decisione e il rinvio al Tribunale di Bologna, che nel rinnovato esame proceda a colmare la evidenziata lacuna motivazionale.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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