Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-05-2011) 20-05-2011, n. 20111 Misure cautelari

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del PG Dott. MONTAGNA Alfredo per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli, adito dall’indagato D.S.C. in sede di appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., confermava il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis per avere trasportato gr. 27,7 di cocaina, gr. 1.476 di hashish e gr. 89,5 di marijuana, evidenziando la insussistenza di elementi nuovi sopravvenuti, idonei a determinare un mutamento del quadro cautelare, posto a carico del cautelato.

Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento ne denuncia l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 274 c.p.p., lett. e) e art. 299 c.p.p., nonchè il difetto di motivazione e sostiene che il giudice del gravame non aveva dato risposta esaustiva alle censure mosse dalla difesa in ordine all’attualità della sussistenza di esigenze cautelari giustificative del protrarsi della misura in atto, ed in particolare del decorso del tempo, dell’incensuratezza dell’indagato, del lungo periodo trascorso in vinculis, e della pericolosità sociale del medesimo.

Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure proposte non solo difettano di specificità, siccome reiterative di quelle, già formulate in sede di gravame, che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, ma anche perchè denunciano vizi non riconducibili a quelli elencati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi invece come doglianze non consentite, volte, come esse appaiono, ad introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", precluse, come tali, in sede di scrutinio di legittimità. Nel caso in esame il tribunale del riesame ha dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo delle ragioni che conducevano alla conferma del rigetto della richiesta revoca o sostituzione della misura carceraria inflitta al ricorrente, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine, ed in particolare valorizzando la gravità del fatto contestato, per il quale è stata inflitta una severa condanna alla pena di anni sei di reclusione oltre la multa, la non occasionalità della condotta, nonostante l’incensuratezza dell’imputato e il presumibile collegamento di costui con gli ambienti criminali, operanti nel settore del narcotraffico, non mancando poi di escludere ogni rilevanza al decorso del tempo rispetto al fatto criminoso con motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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