Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-05-2011) 20-05-2011, n. 20110 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Taranto, adito dall’indagato M.C. in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere, inflitta al predetto con ordinanza del G.I.P. in sede in data 27/1/2011 in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il M. era stato trovato in possesso in sede di perquisizione domiciliare di gr. 70 di hashish, occultata nella stanza della figlia minore, nonchè di un bilancino di precisione, ancora intriso di tracce della medesima sostanza e della somma di Euro 570, suddivisa in banconote di vario taglio.

Contro tale decisione ricorre l’indagato personalmente e a sostegno della richiesta di annullamento denuncia l’inosservanza e erronea applicazione dell’art. 73, D.P.R. cit. e art. 111 Cost., sostenendo che la droga rinvenuta era destinata, per le modalità della sua conservazione, per la quantità di essa, idonea a soddisfare il bisogno di quindici giorni per un consumo giornaliero di gr. 4,6, era destinata all’uso personale e quindi si sottraeva al rigore della norma incriminatrice, in assenza di ulteriori elementi, quali la presenza di strumentazione atta al confezionamento, contatti con tossicodipendenti, tracce di conteggi o altre forme di contabilità.

Con la memoria pervenuta a mezzo fax in data (OMISSIS) il difensore ripercorre i motivi già proposti e insiste per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero le censure proposte esorbitano dal catalogo dei casi di ricorso, previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze non consentite ai sensi del comma 3, cit. art., volte come esse appaiono a introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa, come tale, in sede di scrutinio di legittimità.

Nella fattispecie il giudice del riesame ha dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo delle ragioni che inducevano ad escludere la destinazione della droga all’uso personale, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine; ed in particolare valorizzando non solo il dato ponderale della sostanza repertata, pari a gr. 70 di hashish, esuberante rispetto ad una scorta di giorni quindici, oltre che rischioso, essendo il principio drogante, soggetto notoriamente a rapido decadimento, e inutile, abitando l’indagato nelle prossimità del centro cittadino, ove poteva facilmente rifornirsi volta per volta, ma anche le modalità dell’occultamento dello stupefacente nella stanza della figlia minore insieme con un bilancino di precisione, intriso di tracce della medesima sostanza e con una somma di danaro di Euro 570,00 suddivisa in banconote di vario taglio, e non mancando di evidenziare come la retribuzione goduta fosse insufficiente a dimostrare la capacità economica necessaria all’acquisto di un siffatto quantitativo di droga, riferendosi essa ad una sola mensilità e per giunta relativa al mese di dicembre.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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