Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-05-2011) 20-05-2011, n. 20109 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Biondi Luciana che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, adito dall’indagato S.C. in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti del predetto con ordinanza in data 29/11/10 del G.I.P. in sede per il reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il predetto era stato individuato e riconosciuto anche per fotografia in occasione di una irruzione della polizia in un edificio, segnalato come luogo di spaccio dei più vari tipi di sostanze stupefacenti, quali cocaina, eroina, crach e kobrett, dai verbalizzanti, che lo indicavano come la persona che si era dato alla fuga, riuscendo a sottrarsi all’arresto.

Il S. secondo l’impostazione accusatoria era già conosciuto dagli operanti per precedenti episodi di spaccio, e ricordato come la persona, che sul ballatoio al passaggio delle forze dell’ordine richiamava i sodali con continue grida e svolgeva il ruolo di indirizzo dei tossicodipendenti appiedati verso lo scalone principale, ove era collocata la piazza di spaccio.

Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento censura la violazione della legge penale e processuale e il difetto di motivazione in riferimento alla idoneità dei criteri logici e giuridici utilizzati per attribuire al prevenuto rilevanza indiziaria a titolo concorsuale nell’attività di spaccio ed in particolare al riconoscimento, operato dai verbalizzanti e affidato ai ricordi dei predetti, disgiunti da qualsiasi altro riscontro obiettivo.

Il ricorso è inammissibile, giacchè le censure proposte sono dirette a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e una rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice della cautela a fondamento della custodia cautelare in carcere, condivise e fatte proprie dal Tribunale, come sintetizzate in narrativa con specifico riferimento alle censure formulate dal ricorrente.

Gli argomenti sviluppati dal giudice del riesame danno adeguatamente conto dell’esistenza dell’ipotesi criminosa contestata all’indagato e del ruolo offerto dal predetto nello svolgimento dell’attività criminosa.

Infatti il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni del provvedimento cautelare e ne sintetizza i contenuti significativi e condivisi dal Tribunale, è completo, logicamente corretto e privo di aporie, laddove pone in risalto gli elementi per i quali il ruolo del S. fosse indicativo di un suo diretto coinvolgimento nell’attività di narcotraffico.

Va poi ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di procedimenti incidentali, relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni, poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.

Principio quest’ultimo che non può non valere anche per l’asserito travisamento del fatto, riferito alla verifica della consistenza indiziaria e la significato di essa in relazione all’oggetto dell’accusa.

Questa Corte ha già più volte ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dopo le modifiche apportare dalla L. n. 46 del 2005, art. 8 non può consistere in una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione. Il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di motivazione la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione del quadro indiziaria.

Del resto la valutazione della gravità indiziaria che – avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate, e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo in itinere – deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza dell’indagato.

Completezza e coerenza della motivazione, in tale contesto valutativo, rendono dunque inammissibile il sindacato richiesto a questa Corte di legittimità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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