Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-05-2011) 20-05-2011, n. 20091

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

dichiarava F.G. e B.S. colpevoli dei reati di concorso in mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ex art. 388 c.p. e intralcio alla giustizia ex art. 377 c.p..

Si contestava ai predetti di non avere ottemperato all’ordine del Tribunale per i Minorenni, che vietava loro di avere contatti con la figlia minore C., ricoverata presso la Comunità " (OMISSIS)" a causa della inadeguatezza genitoriale, nonchè di avere offerto e promesso alla predetta danaro affinchè rendesse dichiarazioni favorevoli al padre nel processo, che lo riguardava.

A seguito di gravame degli imputati la Corte di Appello di Palermo con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva i predetti dal reato ex art. 377 c.p., perchè il fatto non sussiste, rideterminava la pena per il residuo reato e confermava nel resto.

Contro tale decisione ricorrono gli imputati, i quali a sostegno della richiesta di annullamento denunciano con il primo motivo il vizio di motivazione, testualmente rilevabile e il travisamento del fatto in riferimento al contenuto del provvedimento del Tribunale minorile in data 20/4//04, che riguardava unicamente il prelevamento della minore, laddove nel caso in esame l’incontro tra i genitori e la figlia era avvenuto fortuitamente in una strada cittadina e non a seguito di prelevamento dalla casa in cui la ragazza dimorava; con il secondo motivo il vizio di motivazione e il travisamento del fatto in riferimento al contenuto del provvedimento inibitorio, che a loro dire non aveva riguardato la figlia F.C., oggetto invece di precedente provvedimento in data 17/3/04, ove era previsto esclusivamente il divieto di prelevamento; con il terzo motivo la mancata risposta ai motivi di gravame in riferimento alla diversa terminologia del termine "incontro" con quello di "prelevamento".

"I ricorsi sono inammissibili, perchè le censure proposte esorbitano dal catalogo dei casi di ricorso, previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze non consentite ai sensi del comma 3, cit. art., volte, come esse appaiono, ad introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa come tale in sede di scrutinio di legittimità.

Nel caso in esame i giudici di merito hanno ampiamente giustificato l’affermazione della colpevolezza, valorizzando il contenuto del provvedimento in data 20/4/2004, che, sebbene si riferisse specificamente alle altre figlie minori M. e D., delle quali disponeva il ricovero in due diversi centri di accoglienza, imponeva il divieto non solo di prelevamento, ma anche di contatti anche telefonici nei confronti di tutte le figlie minori, ivi compresa la C., già ricoverata nel centro di accoglienza " (OMISSIS)".

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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