Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-05-2011) 20-05-2011, n. 20090

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ll’applicazione del beneficio della sospensione; rigetto nel resto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.B. ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato quella di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Sanremo per il reato di evasione in regime di arresti domiciliari ex art. 385 c.p. e a sostegno della richiesta di annullamento denuncia la violazione dell’art. 143 c.p.p., comma 1 in riferimento alla mancata assistenza gratuita di un interprete nel corso del dibattimento del giudizio di secondo grado, l’assenza di motivazione in riferimento alla valutazione dell’elemento soggettivo del reato, avendo l’imputato ampiamente giustificato il suo allontanamento dovuto alla necessità di acquistare medicinali, la violazione dell’art. 385 c.p., comma 4 in riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante dell’immediato rientro nella abitazione, equiparabile al rientro spontaneo in carcere, la violazione dell’art. 163 c.p. in riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale, negato nonostante la sua incensuratezza.

Il ricorso, al limite dell’ammissibilità, non ha fondamento e va rigettato.

Ed invero la mancata nomina di un interprete all’imputato, che non conosce la lingua italiana da luogo a una nullità, che è a regime intermedio, e, come tale deve essere eccepita dalla parte presente prima del compimento dell’atto, o, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo (ex multis Cass. Sez. 1 11/3-26/5/09 n. 21669 Rv.

2243794).

Nel caso in esame l’imputato presente al dibattimento nel giudizio di appello nulla ha eccepito al riguardo, nè ha chiesto di essere assistito da un interprete.

L’elemento soggettivo del reato è stato adeguatamente valutato dal giudice del gravame, che, condividendo i rilievi del giudice di primo grado sul punto, ha escluso la sussistenza dell’esimente dello stato di necessità, valorizzando la mancata dimostrazione del malore, che giustificasse l’esigenza di recarsi dal medico.

"Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 385 c.p., comma 4, soccorre la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui correttamente applicata, a mente della quale in tema di evasione dagli arresti domiciliari, l’attenuante della costituzione prima della condanna è applicabile solo se l’evaso si sia costituito in carcere o abbia posto in essere una condotta a questa assimilabile, consegnandosi ad una autorità che abbia obbligo di provvedere alla successiva traduzione dell’evaso, e non quando il rientro nella propria abitazione abbia luogo "clam et furtiviter" (ex multis Cass. Sez. 6 30/11/95 n. 1458; 12/4/00 Masi; 15/1/01 P.G./Marini).

Quanto infine alla mancata concessione del beneficio della sospensione della pena, la prognosi positiva sulla ricaduta nel reato, espressa dalla corte di merito è sufficientemente motivata e come tale incensurabile in questa sede.

Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *