Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. sotto il profilo dell’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. – omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.”. Si aggiunge che l’importo di lire 60.000.000 percepite dal C., a titolo di “gratificazione”, per la cessazione del rapporto di lavoro con le omissis spa consisteva in una sorta di transazione tra il C. stesso e la società datrice di lavoro, affinché il ricorrente fosse incentivato a dare anticipatamente le dimissioni, con la conseguenza che detto importo si fondava su un titolo del tutto differente da quello risarcitorio in questione.
Il ricorso merita accoglimento.
Per costante giurisprudènza (tra le altre, Cass. n. 8321/1998), il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso.
Come correttamente esposto in ricorso, nella vicenda in esame l’importo in questione corrisposto al C. non costituisce affatto una sorta di acconto del risarcimento liquidato in seguito dal responsabile del sinistro ma riguarda fattispecie assolutamente diversa, avendo come “titolo” il rapporto tra l’odierno ricorrente e la società sua datrice di lavoro.
Sussistendo i presupposti dell’art. 384 c.p.c., all’accoglimento del ricorso, decidendo nel merito, consegue la detrazione dell’importo in questione (lire 60.000.000) dal risarcimento complessivamente dovuto dalla società di assicurazioni Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a., in base sia alla sentenza di primo grado sia a quella di secondo grado impugnata (che ha “aggiunto” l’ulteriore importo rispetto a quello liquidato in primo grado di euro 19.641,55), compresi accessori come già determinati nella fase di merito, con conseguente condanna di detta Lloyd Italico Assicurazioni al pagamento della sopraindicata somma (lire 60.000.000), oltre interesse del tasso del 4 % annuo dal omissis al saldo.
Le spese dell’intera controversia si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel merito, dichiara detraibile l’importo in questione (lire 60.000.000) dal risarcimento complessivamente dovuto dalla società di assicurazioni Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a., in base sia alla sentenza di primo grado sia a quella di secondo grado impugnata (che ha “aggiunto” l’ulteriore importo rispetto a quello liquidato in primo grado di euro 19.641,55), compresi accessori come già determinati nella fase di merito, con conseguente condanna di detta Lloyd Italico Assicurazioni al pagamento in favore dell’odierno ricorrente della sopraindicata somma (lire 60.000.000), oltre interessi al tasso del 4 % annuo dal omissis al saldo.
Compensa le spese di primo grado e condanna la società odierna resistente al pagamento sia delle spese di appello, come già liquidate con esclusione della compensazione per metà, in euro 4.500,00 (di cui euro 200,00 per spese, euro 1.300,00 per diritti ed euro 3.000,00 per onorario), sia della presente fase che liquida in complessivi euro 4.700,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
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