Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-09-2011, n. 19354 Separazione giudiziale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.07-12.11.2007, il Tribunale di Treviso pronunciava la separazione personale dei coniugi M.R. ed P.I.L., con addebito ad entrambi, l’uno perchè sin dal 2000 non era più tornato a dormire nella casa coniugale e l’altra per avere, una volta unilateralmente deciso nel 1999, di non avere figli, celato al marito il suo ricorso a contraccettivi.

Respingeva, inoltre, le ulteriori domande, ivi compresa quella di assegno di mantenimento svolta dalla P., e compensava le spese processuali.

Con sentenza del 16.02 -10.03.2009, la Corte di appello di Venezia respingeva sia il gravame principale della P. che quello incidentale del M., inerenti il primo all’addebito anche a lei della separazione, all’inammissibilità dell’addebito reciproco nonchè al diniego di assegno di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale ed il secondo all’addebito pure a lui della separazione. Compensava, infine, le spese processuali.

Avverso questa sentenza la P. ha proposto ricorso per cassazione (affidato a tre motivi dei quali il secondo involgente anche la questione di costituzionalità degli artt. 151 e 548 c.c., già proposta al giudice d’appello e disattesa), ricorso notificato il 6.07.2009 al PG presso il giudice a quo ed al M., che, con atto notificato il 30.09.2009, ha resistito con controricorso ed ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale, fondato su un unico motivo. La P. ha depositato memoria.
Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

A sostegno del ricorso principale la P. denunzia:

1. "Illogicità manifesta", con riguardo;

a) alla genericità dell’intero suo appello principale;

b) all’addebito a lei della separazione;

c) all’ammissibilità della prova documentale.

Il motivo è inammissibile, essendo privo, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, del successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, atto a circoscriverne puntualmente i limiti (cfr. Cass. SS.UU. 200720603;

200811652;200816528).

2. "Errata applicazione artt. 151 e 156 cod. civ., quanto alla pronuncia di addebito reciproco e la mancata fissazione di un assegno".

Il motivo è inammissibile per difetto del quesito di diritto prescritto dal citato art. 366 bis c.p.c..

3. "Manifesta illogicità per mancato addebito della separazione al resistente M. e conseguente imposizione a suo carico dell’obbligo di mantenimento" .

Il motivo è inammissibile per difetto del momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

Con il ricorso incidentale il M. deduce " Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5. Omessa decisione di punti decisivi della controversia – Omessa valutazione delle prove testimoniali".

Il motivo è inammissibile per difetto sia del quesito di diritto con riguardo alla denunciata violazione dell’112 c.p.c., e sia del momento di sintesi in relazione alle ulteriori censure.

Conclusivamente i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentale e li dichiara inammissibili.

Compensa per intero le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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