DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2013, n. 58 Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti…

…amministrativi di competenza del Ministero dell’interno di durata superiore a novanta giorni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso
ai documenti amministrativi, come modificato dall’articolo 7 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e, in particolare, i commi 3 e 4, che
disciplinano le modalita’ di individuazione dei termini entro i quali
devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell’organizzazione del Governo e, in particolare, l’articolo
11, relativo ai compiti ed alle funzioni delle Prefetture – Uffici
territoriali del Governo, e gli articoli 14 e 15, relativi alle
attribuzioni ed all’ordinamento del Ministero dell’interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, e successive modificazioni, recante l’organizzazione degli
uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell’interno;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284,
e successive modificazioni, con il quale, in attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati
individuati i termini per la conclusione dei procedimenti imputati
alla competenza dell’Amministrazione centrale e periferica del
Ministero dell’interno;
Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, legge 7 agosto
1990, n. 241, sono fatti salvi i termini dei procedimenti
amministrativi previsti da disposizioni di legge;
Considerato che l’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, stabilisce che i termini dei procedimenti amministrativi ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la
sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle
strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione dell’interno;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall’ articolo
2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini
per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere
superiori a novanta giorni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell’Adunanza del 30 agosto 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi
attribuiti alla competenza del Ministero dell’interno che conseguano
obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere
promossi d’ufficio i cui termini di conclusione sono superiori a 90
giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso
nel termine stabilito nella Tabella allegata al presente regolamento,
che ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 marzo 2013

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti

Il Ministro dell’interno
Cancellieri

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Registro n. 3 Interno, foglio n. 278

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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