MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, ai sensi dell’articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Visto l’articolo 39, comma 1, del citato decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, in forza del quale con regolamento del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato (oggi dello sviluppo
economico), di concerto con il Ministro della giustizia sono
stabiliti i requisiti di professionalita’ e di onorabilita’ dei
commissari giudiziali e dei commissari straordinari da nominare a
norma rispettivamente dell’articolo 8, comma 1, lettera b), e
dell’articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999;
Visto l’articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, che stabilisce le cause di incompatibilita’ dei
commissari straordinari;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, il quale prevede che il commissario straordinario e’
nominato secondo le modalita’ di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in conformita’ dei criteri fissati
dallo stesso Ministro;
Visto l’articolo 8 del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, il quale prevede che per quanto non disposto diversamente dallo
stesso decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto il provvedimento del Ministro delle attivita’ produttive in
data 24 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie
generale – n. 81 del 6 aprile 2004, con il quale sono stati fissati i
criteri per la nomina dei commissari straordinari, ai sensi del
citato articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi in data 24 gennaio
2013;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 4531 del 12
marzo 2013, con la quale ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e’ stato
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «Ministero», il Ministero dello sviluppo economico;
b) «commissari giudiziali», i commissari giudiziali da nominare a
norma dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270;
c) «commissari straordinari», i commissari straordinari da
nominare a norma dell’articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270 e dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39;
d) «impresa insolvente», l’impresa dichiarata insolvente alla
quale si riferisce la nomina del commissario giudiziale o del
commissario straordinario.

Art. 2

Requisiti di professionalita’ dei commissari

1. I commissari giudiziali sono scelti, secondo criteri di
professionalita’ e di competenza, tra:
a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi dei revisori
dei conti, degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri
e periti commerciali, che hanno esercitato per eguale periodo
l’attivita’ professionale, maturando una specifica competenza nel
settore della analisi e revisione di azienda;
b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di
almeno cinque anni nell’attivita’ d’insegnamento universitario in
materie economico-aziendali;
c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o
private aventi dimensioni comparabili con quello dell’impresa
insolvente e preferibilmente in settori analoghi a quello
dell’impresa medesima, una esperienza complessiva di almeno cinque
anni in funzioni di amministrazione o di direzione.
2. I commissari straordinari sono scelti, secondo criteri di
professionalita’ e di competenza, tra:
a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi degli
avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l’attivita’
professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle
procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione
o risanamento aziendale;
b) persone in possesso di diploma di laurea in materie
giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o
materie equipollenti, ovvero di diploma di ragioniere e perito
commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno
cinque anni nell’esercizio di:
1) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese
pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle
dell’impresa insolvente;
2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni aventi attinenza con il settore di attivita’
dell’impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti
risorse economico-finanziarie;
3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario
liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che
hanno comportato, a norma degli articoli 90, 191 e 206, terzo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell’articolo 2 del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e degli articoli 19 e 40 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la gestione di imprese di
dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente.
3. L’assunzione dell’incarico di commissario da parte dei dirigenti
di amministrazioni dello Stato e’ compatibile con la prosecuzione del
servizio nelle posizioni di cui all’articolo 19, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3

Requisiti di onorabilita’

1. Non puo’ essere nominato commissario giudiziale o commissario
straordinario:
a) l’interdetto e l’inabilitato;
b) chi e’ stato dichiarato fallito e chi e’ stato dichiarato
insolvente ai sensi delle disposizioni che regolano la procedura di
amministrazione straordinaria;
c) chi e’ sottoposto a procedure di concordato preventivo o di
amministrazione controllata, fin quando la procedura e’ in corso;
d) chi e’ stato sottoposto a misure di prevenzione disposte
dall’autorita’ giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) chi e’ stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del
libro V del codice civile e nel Titolo VI del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, l’industria e il
commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
qualunque delitto non colposo;
4) a pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici, ovvero l’interdizione o la sospensione
dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese;
5) colui al quale e’ stata applicata su richiesta delle parti,
a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, una delle
pene previste dalla lettera e), numeri 1), 2) e 3) del presente
articolo, salvo che sia intervenuta l’estinzione del reato a norma
dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
2. La sopravvenienza delle condizioni indicate nel comma 1
determina l’automatica decadenza dall’incarico.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei
confronti dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari
nominati a norma dell’articolo 104 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270.

Art. 4

Situazioni impeditive

1. Non puo’ essere nominato commissario giudiziale o commissario
straordinario:
a) chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o
controllo nell’impresa insolvente ovvero si e’ in qualsiasi modo
ingerito nella medesima;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado
dell’imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone
che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o
controllo nell’impresa insolvente;
c) il creditore ed il debitore dell’impresa insolvente;
d) chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di
insolvenza, ha prestato a qualunque titolo la sua attivita’
professionale a favore dell’impresa insolvente.

Art. 5

Cause di sospensione

1. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni di commissario
giudiziale o commissario straordinario le seguenti situazioni:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e);
b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e), con sentenza non definitiva;
c) applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall’articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Possono costituire causa di sospensione dalle funzioni di
commissario giudiziale o commissario straordinario le seguenti
situazioni:
a) notifica di informazione di garanzia o rinvio a giudizio per
delitto non colposo;
b) avvio del procedimento per l’applicazione di misure di
prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
3. Ai fini della sospensione di cui al comma 2 il Ministero valuta,
nell’interesse della procedura ovvero nell’interesse dello stesso
Ministero, il pregiudizio alla credibilita’, le possibili negative
ricadute sulla gestione operativa, e il danno all’immagine che
possono derivare dalla permanenza del commissario nell’incarico.

Art. 6

Documentazione dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 e
dell’articolo 3, comma 1 e l’assenza delle situazioni impeditive di
cui all’articolo 4, sono auto-certificati dall’interessato, a norma
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, unitamente ad ogni altro fatto, stato e
qualita’ personale attinente alla specifica professionalita’ ed
esperienza lavorativa maturata, ivi comprese le eventuali pendenze, a
proprio carico, di procedimenti di cui all’articolo 5, l’applicazione
di provvedimenti di cui al medesimo articolo e la pendenza di azioni
giudiziarie penali o civili, avviate in relazione ad atti compiuti
nell’esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo
in enti o imprese, salvi i poteri di verifica della veridicita’ delle
dichiarazioni da parte del Ministero.
2. I commissari giudiziali e straordinari sono tenuti a comunicare
tempestivamente al Ministero ogni variazione ed aggiornamento dei
dati autocertificati.
3. La mancata comunicazione o la comunicazione di informazioni non
veritiere costituisce grave inadempienza, da valutarsi ai fini della
revoca dell’incarico ai sensi dell’articolo 43 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, fermo restando ogni altro
provvedimento per l’applicazione delle sanzioni previste per legge.
4. L’accettazione della nomina deve avvenire, a pena di decadenza,
nel termine di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento.

Art. 7

Disposizione di coordinamento

1. Il presente regolamento si applica ai commissari straordinari
nominati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, per quanto non diversamente disposto dal
decreto del Ministro delle attivita’ produttive in data 24 dicembre
2003.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera

Il Ministro della giustizia
Severino

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 5, foglio n. 77

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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