DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2013, n. 67 Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95…

…convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma
dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria", ed in particolare l’articolo 45, che
prevede la soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario e della Commissione tecnica di finanza pubblica;
Visto altresi’ l’articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del
2008, che prevede il ridimensionamento degli assetti organizzativi
esistenti nelle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla
legge 28 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", ed
in particolare l’articolo 41, comma 10, che attribuisce a decreti del
Ministro da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di distribuire gli
uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero tra le
strutture di livello dirigenziale generale anche in deroga alla
eventuale distribuzione degli uffici di’ livello dirigenziale non
generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo
Ministero;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
Visto l’art. 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, recante "proroga di termini previsti da disposizioni
legislative", che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di
livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell’applicazione
del citato art. 74 del decreto legge 112 del 2008;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante Disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma
dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita’ economica", che prevede che i posti corrispondenti
all’incarico di componente di collegio dei sindaci, in posizione di
fuori ruolo istituzionale, soppressi presso l’IPSEMA, l’ISPESL,
l’IPOST e l’ENAM siano trasformati in posti di livello dirigenziale
generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla
Corte dei Conti il 2 febbraio 2011, reg. n. 2, fg. n. 71, relativo
alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni
mediche di verifica;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla
Corte dei Conti il 4 febbraio 2011, reg. n. 2, fg. n. 108, relativo
alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse Direzioni
territoriali dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla
Corte dei conti il 5 gennaio 2011, reg. n. 1, fg. n. 36, con il quale
si e’ proceduto alla riallocazione delle funzioni del soppresso
Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
Visto il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al d.P.R.
30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo, ed in particolare l’articolo 1, comma 3, lettera a), che
dispone una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non
inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell’applicazione
dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
Visto l’art. 21, comma 5, lettera b), del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici", che prevede che i
posti corrispondenti all’incarico di componente di collegio dei
sindaci in posizione di fuori ruolo istituzionale soppressi presso
l’INPDAP siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale
per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero
dell’economia e delle finanze nell’ambito del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 2012, registrato alla
Corte dei conti il 31 luglio 2012, reg. n. 7, fg n. 321, di
individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale
non generale dei Dipartimenti;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge, 7 agosto 2012, n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonche’ misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario", ed in particolare
l’art. 23-quinquies che dispone tra l’altro, al comma 1, lettere a) e
b) la riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale
del 20% e del 10% della spesa complessiva relativa al personale non
dirigenziale, nonche’ il comma 5 che fissa i principi relativi alla
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto, altresi’, l’art. 2, comma 10-ter, del citato decreto legge 6
luglio 2012, n. 95 che prevede che i regolamenti di organizzazione
dei Ministeri, di cui al comma 10 dello stesso articolo ed
all’articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in
vigore, della, legge di conversione e fino al 31 dicembre 2012, siano
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
ottobre 2012 concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero
dell’economia e delle finanze;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze l’Amministrazione ha informato le
organizzazioni sindacali rappresentative in data 11 febbraio 2013;
Visto il richiamato articolo 2, comma 10-ter, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facolta’ di richiedere il
parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai
sensi della medesima norma;
Considerata l’organizzazione ministeriale proposta coerente con i
compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle
finanze dalla normativa di settore vigente e con i contingenti di
organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, da
ultimo rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche’ per
ragioni di speditezza e celerita’, di non avvalersi di tale facolta’;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e’ stato delegato ad esercitare
le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di lavoro pubblico, nonche’ di organizzazione, riordino e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Dipartimenti del Ministero

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito
denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all’articolo 23
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 300 del
1999". Il Ministero e’ articolato nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento del tesoro;
b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
c) Dipartimento delle finanze;
d) Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi.
2. Ciascun dipartimento e’ articolato negli uffici di livello
dirigenziale generale di cui al Capo II. Con uno o piu’ decreti
ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi
dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai
corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero
massimo di 573. In tale numero sono comprese le posizioni
dirigenziali relative alla Scuola superiore dell’economia e delle
finanze, agli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche’ quelle
relative agli Uffici di diretta collaborazione e all’Organismo
Indipendente di Valutazione.
3. Operano nell’ambito del Ministero la Scuola superiore
dell’economia e delle finanze e l’Organismo indipendente di
valutazione con la relativa struttura di supporto articolata in
uffici dirigenziali non generali.

Art. 2

Capi dei dipartimenti

1. I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi
dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto
legislativo n. 165 del 2001", dai quali dipendono funzionalmente i
dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in
cui si articola ciascun dipartimento, esercitano i poteri e le
funzioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo
n. 300 del 1999.
2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della
gestione amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la
stretta integrazione tra le attivita’ degli uffici nello svolgimento
delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle
relazioni con l’esterno, curando lo sviluppo della collaborazione
operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni
ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite
degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro
dell’economia e delle finanze, di seguito denominato "Ministro".
3. Nell’esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e
controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la
programmazione delle attivita’ e dei processi, la collaborazione e
l’integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la
circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche
la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione
di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono
contributi di piu’ strutture operative.

Art. 3

Comitato permanente per il coordinamento delle attivita’ in materia
di finanza pubblica e Comitato permanente di indirizzo e
coordinamento della fiscalita’

1. E’ istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle
attivita’ e delle metodologie in materia di finanza pubblica. Il
Comitato e’ presieduto dal Ministro ed e’ composto dal Vice Ministro
delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dal
Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l’esame
parlamentare dei disegni di legge di bilancio e di stabilita’ e dai
capi Dipartimento del Ministero. Il Comitato costituisce la sede di
raccordo e di coordinamento delle attivita’ e delle metodologie e di
integrazione dei flussi informativi, sulla base della piena
condivisione e messa a disposizione da parte di ciascun Dipartimento
dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica. Il supporto tecnico
alle attivita’ del Comitato e’ assicurato dal Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato.
2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 1,
emana specifiche direttive ai Dipartimenti per garantire il pieno
accesso informatico alle basi dati necessarie ai fini della
predisposizione dei documenti di finanza pubblica e di previsione
macroeconomica.
3. E’ istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento
della fiscalita’. Il Comitato e’ presieduto dal Ministro o dal Vice
Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato,
ed e’ composto in via permanente dal Direttore generale delle
finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro,
e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Rettore della Scuola
superiore dell’economia e delle finanze, dal Comandante generale
della Guardia di finanza, nonche’, ove invitati, dai responsabili di
Sogei S.p.A., Sose S.p.A., Equitalia S.p.A. e di altri soggetti e
organismi operanti nel settore fiscale. Il supporto tecnico alle
attivita’ del Comitato e’ assicurato dal Dipartimento delle Finanze.
4. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 3,
emana specifiche direttive alle strutture operanti nel settore
fiscale.

Art. 4

Competenze del Dipartimento del tesoro

1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della
politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle
seguenti materie:
a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed
internazionali; elaborazione delle linee di programmazione economica
e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di
stabilita’ derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea;
b) copertura del fabbisogno finanziario, anche sulla base dei dati
forniti dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e
operazioni finanziarie, nonche’ analisi dei relativi andamenti e
flussi;
c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte
salve le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero
dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
d) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio e
rapporti con le competenti Autorita’ indipendenti; analisi del
rischio, elaborazione delle politiche e definizione della
regolamentazione (e degli strumenti attuativi) in ambito
internazionale, comunitario e nazionale, al fine di prevenire
l’utilizzo del sistema finanziario da parte della criminalita’ e per
tutelarne e promuoverne l’integrita’ e la sicurezza;
e) interventi finanziari del tesoro nei diversi settori
dell’economia, delle infrastrutture e di sostegno sociale, nonche’ a
favore di organi, societa’ ed enti pubblici; garanzie pubbliche;
monetazione e carte valori;
f) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato;
esercizio dei diritti dell’azionista; cessione e collocamento sul
mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e
relativa attivita’ istruttoria e preparatoria;
g) valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico:,
h) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di
politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee
generali di attivita’ elaborate dal Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di
servizio per le attivita’ amministrative in materia di gestione delle
risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi;
i) informatica dipartimentale; comunicazione istituzionale e
relazioni esterne.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di
«Direttore generale del tesoro».
3. Il Dipartimento e’ articolato nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
a) Direzione I – analisi economico-finanziaria;
b) Direzione II – debito pubblico;
c) Direzione III – rapporti finanziari internazionali;
d) Direzione IV – sistema bancario e finanziario-affari legali;
e) Direzione V – prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario
per fini illegali;
f) Direzione VI – operazioni finanziarie analisi di conformita’ con
la normativa UE;
g) Direzione VII – finanza e privatizzazioni;
h) Direzione VIII – valorizzazione dell’attivo e del patrimonio
pubblico.
4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono,
ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni, per guarito
riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di
competenza del Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di quanto
previsto nel comma l, lettere a) e c), nonche’ per il supporto
all’istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione
delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle
materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo e’
assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello
dirigenziale generale.
6. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro
operano uffici di livello dirigenziale non generale, nonche’ un corpo
di ispettori per le verifiche nelle materie di competenza del
Dipartimento. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non
generale sono: coordinamento dell’ufficio del direttore generale del
tesoro, controllo di gestione dipartimentale, informatica
dipartimentale, coordinamento dell’attivita’ amministrativa,
attivita’ tecnica di supporto all’ufficio del direttore generale del
tesoro, comunicazione istituzionale e relazioni esterne in raccordo
con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con
il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera h).

Art. 5

Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro

1. La Direzione I – analisi economico-finanziaria – si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione dei documenti di programmazione economica e
finanziaria;
b) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed
internazionali, nonche’ sviluppo e gestione della modellistica ai
fini di previsione e di valutazione delle policy;
c) analisi economica dell’andamento della finanza pubblica e degli
aspetti di governance fiscale ed economica;
d) rapporti con le istituzioni dell’UE c con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza.
2. La Direzione II – debito pubblico – si articola in uffici
dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero;
b) gestione del fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e del
conto «Disponibilita’ del tesoro per il servizio di tesoreria» di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
rispettivamente artt. 44 e seguenti e art. 5, e delle altre giacenze
liquide connesse alla gestione del debito pubblico;
c) analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico
interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari;
d) coordinamento e monitoraggio dell’accesso ai mercati finanziari
di enti pubblici, enti territoriali ed enti locali, con o senza
garanzie dello Stato;
e) rapporti con le istituzioni dell’UE e con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza;
f) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.
3. La Direzione III – rapporti finanziari internazionali – si
articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti
funzioni:
a) affari economici e finanziari europei e internazionali;
b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario
internazionale e delle politiche economiche delle principali aree;
c) partecipazione a gruppi governativi informali, ivi inclusi il
G7, il G8, il G20;
d) rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a
carattere economico, monetario e finanziario, ivi inclusi l’UE,
l’OCSE, il FMI, le Banche e i Fondi di sviluppo, la BEI;
e) partecipazione a comitati istituiti presso le organizzazioni
internazionali, ivi inclusi il CEF, l’Ecofin, l’Eurogruppo, il WP3;
f) partecipazione alla redazione e all’esecuzione di accordi e
trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario;
g) interventi riguardanti il sostegno pubblico all’esportazione e
ai processi di internazionalizzazione e i trasferimenti unilaterali e
gli aiuti allo sviluppo.
4. La Direzione IV – sistema bancario e finanziario-affari legali –
si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti
funzioni:
a) analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza del sistema
bancario, finanziario e dei pagamenti, dei mercati finanziari e dei
relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari
finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l’attivita’
finanziaria delle imprese di assicurazione;
b) rapporti con le autorita’ indipendenti e di vigilanza;
c) vigilanza sulle fondazioni bancarie e sulle altre fondazioni
vigilate dal Ministero;
d) vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali
disposizioni, sulla Banca d’Italia;
e) consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza
del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le
partecipazioni azionarie dello Stato, i processi di dismissione e la
disciplina dei mercati;
f) regolamentazione e politiche del settore finanziario nell’ambito
dei servizi finanziari al dettaglio, ivi incluse le misure relative
ad educazione e inclusione finanziaria;
g) rapporti con le istituzioni dell’UE e con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza.
5. La Direzione V – prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario per fini illegali – si articola in uffici dirigenziali
non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi e valutazione del rischio e delle vulnerabilita’ del
sistema finanziario ed elaborazione delle politiche di prevenzione di
fenomeni criminali quali: riciclaggio del denaro, usura, corruzione,
falsificazione dell’euro, finanziamento del terrorismo e della
proliferazione delle armi di distruzione di massa, attivita’ dei
paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, utilizzo
illegale del contante e dei mezzi di pagamento e frodi correlate;
b) monitoraggio sull’attuazione della normativa di competenza, ivi
comprese le attivita’ sanzionatone e il relativo contenzioso;
c) segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria;
d) rapporti con le istituzioni dell’UE e con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza;
e) cooperazione con la Guardia di finanza nelle materie di
competenza.
6. La Direzione VI – operazioni finanziarie analisi di conformita’
con la normativa UE – si articola in uffici dirigenziali non generali
e svolge le seguenti funzioni:
a) interventi finanziari del tesoro nei diversi settori
dell’economia e delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonche’ a
favore di organi, societa’ ed enti pubblici;
b) garanzie pubbliche;
c) concorrenza e aiuti di Stato, analisi di conformita’ dei
provvedimenti di competenza con la normativa UE, precontenzioso e
contenzioso UE;
d) concessioni, convenzioni e contratti di servizio; analisi, per
quanto di competenza, della disciplina e dei profili di regolazione
economica e tariffaria in materia di infrastrutture e dei contratti
di servizio dello Stato;
e) interventi, per quanto di competenza, in materia di calamita’
naturali;
f) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e
vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;
g) monetazione e relativi rapporti con Banca d’Italia, Commissione
europea e Banca centrale europea; convenzioni monetarie con lo Stato
Citta’ del Vaticano e la Repubblica di San Marino;
h) vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e
stampati a rigoroso rendiconto dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato;
i) indennizzi per i beni perduti all’estero;
l) rapporti con le istituzioni dell’UE e con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza.
7. La Direzione VII – finanza e privatizzazioni – si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello
Stato;
b) esercizio dei diritti dell’azionista;
c) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e
dismissione, compresa la relativa attivita’ istruttoria e
preparatoria;
d) regolamentazione dei settori in cui operano le societa’
partecipate in relazione all’impatto su queste ultime.
8. La Direzione VIII – valorizzazione dell’attivo e del patrimonio
pubblico – si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge
le seguenti funzioni:
a) definizione di politiche di razionalizzazione e valorizzazione
dell’attivo pubblico con esclusione delle partecipazioni azionarie
dello Stato;
b) individuazione e analisi di strumenti normativi aventi ad
oggetto procedure di gestione, valorizzazione e cessione dell’attivo
patrimoniale pubblico;
c) coordinamento con le amministrazioni cui e’ affidata la gestione
diretta di componenti dell’attivo dello Stato con particolare
riferimento a beni immobili, crediti e concessioni;
d) coordinamento con altri enti pubblici per la definizione di
iniziative e programmi di valorizzazione e dismissione dell’attivo
immobiliare pubblico di enti pubblici diversi dallo Stato, che
abbiano interesse e rilevanza generale;
e) gestione delle attivita’ connesse e strumentali a operazioni di
valorizzazione e dismissione di beni immobili – ivi comprese
operazioni di cartolarizzazione o di costituzione di fondi di
investimento – promosse o realizzate dal Ministero dell’economia e
delle finanze;
f) rilevazione e monitoraggio delle componenti dell’attivo delle
pubbliche amministrazioni, anche ai fini della elaborazione del
rendiconto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a prezzi di
mercato.

Art. 6

Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il
Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al direttore
generale del tesoro, con il compito di svolgere le attivita’ di
elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del
Dipartimento,
2. Il Consiglio e’ composto da sedici membri scelti tra docenti
universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata
specializzazione professionale nelle discipline oggetto
dell’attivita’ istituzionale del dipartimento. Gli incarichi sono
rinnovabili. I compensi sono fissati con decreto del Ministro, nel
rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi.
3. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio
tecnico-scientifico degli esperti si avvale delle strutture
specificatamente individuate dal direttore generale del tesoro.
4. Il Consiglio e’ articolato in un collegio tecnico-scientifico ed
un collegio degli esperti. Il collegio tecnico-scientifico e’
composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell’ambito
delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla
trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di
programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti e’
composto di otto membri e svolge attivita’ di analisi di problemi
giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti
funzioni:
a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli
indirizzi di politica finanziaria;
b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del
Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal
fine, su mandato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti
possono rappresentare l’amministrazione in organismi nazionali ed
internazionali e svolgere altri compiti specifici.
5. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresi’,
specifici compiti affidatigli dal direttore generale del tesoro,
nell’ambito delle competenze istituzionali.

Art. 7

Competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha
competenza nel settore delle politiche di bilancio e del
coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla
quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi del decreto-legge 6
settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
ottobre 2002, n. 246, di seguito denominato "decreto-legge n. 194 del
2002", i controlli e le verifiche previsti dall’ordinamento, ivi
comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita’
amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della
fattibilita’ e della rilevanza economico-finanziaria dei
provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di
rilevanza comunitaria, nonche’ alla relativa verifica della
quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi
programmatici in materia di finanza pubblica. Nell’esercizio delle
funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti
materie:
a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti
finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio
dei relativi saldi; relazione trimestrale di cassa; predisposizione
dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di
competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti;
copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore
entrata;
b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del
rendiconto generale dello Stato, nonche’ predisposizione del budget e
del consuntivo economico;
c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici. Analisi studio e
ricerca economica sugli impatti delle politiche settoriali nelle
materie di competenza del Dipartimento;
d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e
consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con
i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;
e) rapporti con gli organismi e le istituzioni internazionali per
quanto di competenza del Dipartimento e con l’ISTAT per i raccordi
tra la contabilita’ finanziaria e la contabilita’ economica prevista
dalla disciplina dell’Unione europea e le rilevazioni statistiche
d’interesse del Sistema statistico nazionale;
f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione
delle esigenze funzionali, prestazioni e modalita’ operative dei
sistemi informativi per lo svolgimento dei compiti istituzionali del
Dipartimento;
g) attivita’ di indirizzo e coordinamento normativo in materia di
contabilita’ delle amministrazioni pubbliche;
h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilita’
economica, anche analitica, e patrimoniale, anche ai fini del
controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in
ordine alla loro armonizznzione con quelli previsti nell’ambito
dell’Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo
di economicita’ ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e
valutazione dei costi dei servizi e dell’attivita’ delle
amministrazioni pubbliche;
i) monitoraggio delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione
degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli
oneri derivanti dall’attuazione dei contratti collettivi in materia
di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del
costo del lavoro pubblico; consulenza per l’attivita’ predeliberativa
del CIPE nonche’ relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti
di competenza del Dipartimento; partecipazione all’attivita’
preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di
Consiglio dei Ministri;
l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni
finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del
dipartimento, secondo criteri di programmazione e flessibilita’
nonche’ in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere
g) e h);
m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e
certificazione del bilancio dell’Unione europea e relativi
adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a
carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei
corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli
comunitari affidati dall’Unione europea; gestione del Fondo di
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie istituito con
la legge 16 aprile 1987, n. 183;
n) definizione delle modalita’ e dei criteri per l’introduzione
nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilita’
economica, e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da
parte di enti pubblici, regioni ed enti locali;
o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero, dell’economia e
delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, in materia di revisione legale dei conti;
p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di
politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee
generali di attivita’ elaborate dal Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di
servizio per le attivita’ amministrative in materia di gestione delle
risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti
con le articolazioni territoriali
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di
«Ragioniere generale dello Stato».
3. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato si
articola in:
a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;
b) Uffici centrali del bilancio;
c) Ragionerie territoriali dello Stato.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di
livello dirigenziale generale:
a) Ispettorato generale di finanza;
b) Ispettorato generale del bilancio;
c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e
l’analisi dei costi del lavoro pubblico;
d) Ispettorato generale per gli affari economici;
e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni;
f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione
europea;
g) Ispettorato generale per la spesa sociale;
h) Ispettorato generale per l’informatizzazione della Contabilita’
di Stato;
i) Ispettorato generale per la contabilita’ e la finanza pubblica;
l) Servizio studi dipartimentale.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle
materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono
assegnati al Dipartimento nove posti di funzione di livello
dirigenziale generale, di cui uno posto alle dirette dipendenze del
Ragioniere generale per il coordinamento delle attivita’ del suo
ufficio.
6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato
operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, con competenze nelle
seguenti materie: coordinamento dell’Ufficio del Ragioniere generale
dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e
monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell’attivita’
amministrativa, attivita’ tecnica di supporto all’Ufficio del
Ragioniere generale dello Stato, comunicazione istituzionale e
relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in
raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale,
coordinamento con il Dipartimento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p)
del presente articolo.

Art. 8

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

1. L’Ispettorato generale di finanza si articola in Uffici
dirigenziali non generali e posizioni dirigenziali destinati allo
svolgimento di servizi ispettivi di finanza pubblica, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti
funzioni:
a) attivita’ ispettiva sulla regolarita’ e proficuita’ della
gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni,
enti ed organismi pubblici, tenuto conto anche della Direttiva
annuale per l’azione amministrativa e la gestione del Ministero,
nonche’ sul sistema delle Ragionerie;
b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attivita’ del sistema
delle Ragionerie;
c) attivita’ di vigilanza istituzionale sulle pubbliche
amministrazioni in materia finanziaria e contabile;
d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari,
economici e patrimoniali di enti, societa’ ed organismi pubblici,
anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
e) attivita’ concernente la designazione alle funzioni sindacali,
di revisione ed agli incarichi presso enti, societa’ ed organismi
pubblici, nonche’ altri incarichi autorizzati;
f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare
adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;
g) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, in materia di revisione legale dei conti;
h) attivita’ diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche,
la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la
puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;
i) attivita’ normativa, interpretativa, di indirizzo e
coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili
delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l’esatta ed
uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della
contabilita’ pubblica; esame del regolamento di amministrazione e
contabilita’ degli enti ed organismi pubblici;
l) vigilanza sull’attivita’ di liquidazione degli enti e cura delle
operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti
soppressi;
m) istruttoria e predisposizione, d’intesa con il Dipartimento del
tesoro, degli atti relativi all’approvazione delle concessioni di
costruzione ed esercizio di autostrade.
2. L’Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale
dello Stato e relative note di variazioni, nonche’ del budget
economico;
b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio,
della revisione del budget, nonche’ del rendiconto generale dello
Stato e del consuntivo economico; predisposizione degli atti
amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle
variazioni adottate dalle amministrazioni interessate;
c) elaborazione e coordinamento degli schemi di legge di
stabilita’, dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri
provvedimenti legislativi di finanza pubblica;
d) coordinamento, nell’ambito dell’attivita’ prelegislativa, in
ordine al riscontro ed alla valutazione della congruita’ e degli
effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni
tecniche, alla valutazione della clausola di salvaguardia;
e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati
economici; predisposizione, per quanto di competenza del
Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell’elaborazione degli
altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni
di bilancio e i conti nazionali;
f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle
entrate; coordinamento delle attivita’ istruttorie e predisposizione
delle relazioni e dei provvedimenti da adottare;
g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della
contabilita’ economica e patrimoniale; attuazione degli strumenti per
il controllo dell’economicita’ e dell’efficienza in particolare
mediante analisi, verifica, valutazione e monitoraggio dei costi
delle funzioni, dei servizi e delle attivita’ delle medesime
amministrazioni pubbliche.
3. L’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e
l’analisi dei costi del lavoro pubblico si’ articola in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle
amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) attivita’ di supporto per la definizione delle politiche
retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche
amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e
per la verifica della compatibilita’ economico-finanziaria della
contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;
c) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del
Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle
amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed
accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale,
nonche’ di quelle relative al trasferimento di personale in
attuazione del federalismo.
4. L’Ispettorato generale per gli affari economici si articola in
uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita’ normativa, di consulenza e di coordinamento in materia
di interventi pubblici nei diversi settori dell’economia e di
politiche degli investimenti pubblici, ai fini della valutazione
dell’impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio e relativo
monitoraggio;
b) consulenza e coordinamento – per quanto di competenza del
Dipartimento – ai fini dell’attivita’ pre-deliberativa del CIPE e
connessi adempimenti di attuazione; partecipazione in rappresentanza
del Dipartimento alle relative riunioni;
c) valutazione degli effetti in ambito nazionale delle norme e
delle politiche comunitarie ed extracomunitarie nelle materie di
competenza;
d) valutazione della fattibilita’ ed impatto economico-finanziario
dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di
competenza;
e) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza;
f) attivita’ di raccordo con le altre strutture di livello
dirigenziale generale ai fini dello svolgimento dell’attivita’
prelegislativa di competenza del Dipartimento.
5. L’Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i
cui compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge
le seguenti funzioni:
a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione,
previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti
delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti
di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi
dallo Stato;
b) monitoraggio del patto di stabilita’ interno e dei flussi di
bilancio e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni;
c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;
d) rapporti con la Banca d’Italia; disciplina della tesoreria
unica;
e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui
al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in gestione ad altri
uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro;
f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di
spesa;
g) attivita’ di supporto alla verifica della legittimita’
costituzionale delle leggi regionali;
h) attivita’ normativa, interpretativa e di coordinamento in
materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti
con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la
Conferenza Stato-citta’;
i) attivita’ di supporto all’attuazione del federalismo.
6. L’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione
europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui
compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e
certificazione del bilancio dell’Unione europea e relativi
adempimenti;
b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea e quantificazione degli
oneri a carico della finanza nazionale;
c) partecipazione al processo di definizione della normativa e
delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di
recepimento della normativa comunitaria nell’ordinamento interno, per
quanto di competenza del Dipartimento;
d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l’Italia e
l’Unione europea; monitoraggio dell’attuazione finanziaria, fisica e
procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i
Fondi strutturali;
e) esercizio dei controlli sull’attuazione degli interventi di
politica comunitaria e sull’utilizzo delle relative risorse
finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale,
anche attraverso l’ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;
f) gestione del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183;
g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi
finanziari con l’Unione europea.
7. L’Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in
uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle
dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo
impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;
b) attivita’ normativa, di consulenza e di coordinamento in materia
di protezione sociale, nonche’ supporto delle delegazioni italiane
presso organismi internazionali;
c) attivita’ di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto
nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale ed in materia di assistenza sociale;
d) vigilanza sulle attivita’ degli enti previdenziali in materia di
contributi e prestazioni;
e) attivita’ concernente il progetto tessera sanitaria e verifica
degli andamenti della spesa farmaceutica.
8. L’Ispettorato generale per l’informatizzazione della
Contabilita’ di Stato si articola in uffici dirigenziali non
generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma
2, e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione delle strategie, pianificazione, gestione,
monitoraggio e sviluppo delle attivita’ informatiche del
Dipartimento, realizzate anche attraverso rapporti operativi con la
societa’ dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
414 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gestione informatica dei dati sulle spese e sui flussi di
entrata relativi al bilancio dello Stato. Realizzazione di sistemi
per le amministrazioni finalizzati all’integrazione dei relativi
bilanci con il Sistema informativo della ragioneria generale dello
Stato, nonche’ di sistemi informativi direzionali a supporto del
Dipartimento, delle amministrazioni e del Parlamento;
c) programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta
delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento; gestione
del patrimonio e dell’inventario dei beni informatici del
Dipartimento e relativa logistica;
d) attivita’ di consulenza in materia informatica.
9. L’Ispettorato generale per la contabilita’ e la finanza
pubblica, che assorbe le funzioni del Centro nazionale di
contabilita’ pubblica, il quale viene contestualmente soppresso, si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono
definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge contenute nella
normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire il
monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei
bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche;
b) monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e
pubblico e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni,
monitoraggio dei flussi giornalieri di cassa;
c) predisposizione, d’intesa con il Servizio studi dipartimentale,
di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria;
d) coordinamento, d’intesa con il Servizio studi dipartimentale,
dell’area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e
del modello integrato con le variabili macroeconomiche;
e) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni trimestrali
di cassa ed elaborazione degli altri documenti di previsione e
consuntivi sulla finanza pubblica.
10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze
del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, e svolge attivita’ di analisi metodologica,
studio e ricerca a supporto delle attivita’ di tutto il Dipartimento.
Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca economica e analisi metodologica in materia di finanza
pubblica e di impatto delle politiche di bilancio, anche per la
verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
b) collaborazione con l’Ispettorato generale per la contabilita’ e
la finanza pubblica alla predisposizione di banche dati e documentali
in materia economica e finanziaria;
c) collaborazione con l’Ispettorato generale per la contabilita’ e
la finanza pubblica al coordinamento dell’area modellistica del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nonche’
all’elaborazione e allo sviluppo di nuovi modelli econometrici;
d) studi preliminari volti alla predisposizione di banche dati e di
modelli disaggregati in materia di finanza pubblica;
e) studio dell’evoluzione del bilancio dello Stato e delle
amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di
riforma e delle relative attivita’ di monitoraggio e controllo;
studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei
paesi dell’UE;
f) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche di
rilevazione e di consolidamento dei costi dei servizi e delle
attivita’ delle amministrazioni pubbliche. Identificazione di
indicatori di economicita’, efficacia ed efficienza;
g) analisi dell’economia e della finanza pubblica su base
regionale;
h) analisi e studi in materia di contabilita’ e bilancio
ambientale.

Art. 9

Sistema delle ragionerie

1. Il sistema delle ragionerie del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato e’ costituito da:
a) Uffici centrali del bilancio;
b) Ragionerie territoriali dello Stato.

Art. 10

Uffici centrali di bilancio

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio
di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:
a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari
esteri, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’interno,
che si articola in uffici dirigenziali non generali;
c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa,
che si articola in uffici dirigenziali non generali;
e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia
e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo
economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
1) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute,
che si articola in uffici dirigenziali non generali;
n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, che si articola in
uffici dirigenziali non generali;
o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e
le attivita’ culturali, che si articola in uffici dirigenziali non
generali
2. Le modalita’ organizzative interne degli Uffici centrali del
bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto
ministeriale prevedendo anche, nel caso in cui l’ambito di competenza
dei predetti Uffici ricomprenda piu’ Ministeri, la suddivisione
operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non
generale ferma restando la direzione unitaria.
3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato,
le seguenti funzioni:
a) concorrono alla formazione del bilancio dei singoli Ministeri
con gli altri uffici del Dipartimento, intervenendo nella valutazione
degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche’ dei
programmi e dei progetti presentati dalle amministrazioni a livello
di unita’ previsionale o di singolo capitolo e curano la compilazione
del rendiconto di ciascun Ministero;
b) esercitano, anche a campione, il controllo di regolarita’
amministrativa e contabile. Provvedono alla tenuta delle scritture
contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai
provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la
responsabilita’ dei dirigenti competenti;
c) effettuano, anche a campione, il riscontro amministrativo
contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati
e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li
prevedano; effettuano, altresi’, il riscontro amministrativo
contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;
d) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui
all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un’ottimale
collaborazione interistituzionale in materia di programmazione,
controllo e monitoraggio dell’attivita’ finanziaria, ai lini indicati
dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279;
e) ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni
e alle risultanze della contabilita’ economica per centri di costo ed
effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai
fini dell’armonizzazione dei flussi informativi. Effettuano gli
adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del
decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle
amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle
relative spese, nonche’ delle attivita’ svolte. Effettuano inoltre il
controllo sulla compatibilita’ dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi
dell’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
f) svolgono, per quanto di competenza, le funzioni loro attribuite
dal decreto-legge n. 194 del 2002 in materia di controllo e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
g) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme
in materia di contabilita’ generale dello Stato e di gestioni fuori
bilancio;
h) svolgono le attivita’ delegate dalle strutture di livello
dirigenziale generale del Dipartimento;
i) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate
dello Stato per centro di responsabilita’ ed alla tenuta del conto
del patrimonio;
l) provvedono alla valutazione della congruenza delle clausole di
copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi ai sensi
dell’articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11

Incarichi specifici previsti dall’ordinamento

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede,
altresi’, al coordinamento e all’indirizzo dell’attivita’ di
controllo e monitoraggio svolta dai dirigenti utilizzati ai sensi
dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001
presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza
del Ministero.

Art. 12

Competenze del Dipartimento delle finanze

1. Il Dipartimento delle finanze, nell’esercizio delle competenze
ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni
statali:
a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche
economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l’acquisizione
sistematica di dati e informazioni; predispone analisi, studi,
indagini, simulazioni e previsioni per l’elaborazione di politiche e
interventi in materia fiscale, in ambito nazionale, comunitario e
internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari generati
dalle misure fiscali; gestisce i rapporti con il Servizio Statistico
nazionale nelle materie di competenza del Dipartimento;
b) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate
tributarie erariali e territoriali;
c) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle
norme in materia di legislazione tributaria, in ambito nazionale e
comunitario, in relazione alle quali svolge attivita’ di
monitoraggio, analisi e studio finalizzata all’elaborazione
normativa; valutazione dell’impatto amministrativo della normativa,
anche quanto all’incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;
d) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e
tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli
atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle
agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita’;
e) emanazione di direttive interpretative della legislazione
tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell’applicazione delle
norme da parte degli uffici rispetto alle esigenze di equita’,
semplicita’ e omogeneita’ di trattamento, con particolare riguardo ai
principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente;
f) verifica della congruita’ degli adempimenti fiscali dei
contribuenti e dei relativi modelli di dichiarazione e modalita’ di
assolvimento rispetto alle esigenze di semplificazione nonche’ di
riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i
contribuenti sia per l’amministrazione finanziaria;
g) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e
internazionali per le materie di competenza del dipartimento, fatte
salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero
dello sviluppo economico;
h) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora
informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la
gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie; svolge
attivita’ propedeutica e preparatoria per la stipula delle
convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il
coordinamento generale per preservare l’unitarieta’ del sistema
nell’esercizio delle funzioni della fiscalita’ e promuove la
collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale; coordina e
valuta le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti
svolte dalle agenzie, proponendo strategie per il miglioramento dei
servizi erogati.
i) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo
l’attivita’ del Ministro di valutazione e controllo strategico
nonche’ di alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di
gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle
convenzioni, individuando le cause degli scostamenti, effettua il
monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni
alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo
sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le attivita’
istruttorie relative alle deliberazioni dei comitati di gestione
delle agenzie di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;
svolge le attivita’ di controllo previste dalla legge nei confronti
delle societa’ partecipate; svolge attivita’ di supporto al Ministro
in ordine alla relazione annuale prevista dall’art. 13, comma 13,
della legge 27 luglio 2000 n. 212;
l) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando
l’attivita’ del Ministro di alta vigilanza, le modalita’ di esercizio
delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri soggetti
operanti nel settore della fiscalita’ di competenza dello Stato,
sotto il profilo della trasparenza, imparzialita’ e correttezza
nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti
con i contribuenti nonche’ a quanto previsto dalla legge 27 luglio
2000, n. 212;
m) comunicazione istituzionale della fiscalita’, in relazione alla
quale: svolge le attivita’ di promozione della conoscenza del sistema
fiscale, curando la comunicazione relativa all’entrate tributarie e
alla normativa fiscale in raccordo con la Direzione della
comunicazione istituzionale;
n) coordinamento del sistema informativo della fiscalita’, in
relazione al quale: svolge attivita’ di supporto al Ministro per la
definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello
sviluppo dell’informatica e delle tecnologie di comunicazione;
assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l’attuazione,
l’integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della
fiscalita’ e della rete unitaria di settore; definizione di criteri e
regole per l’utilizzazione delle informazioni e dei dati che
costituiscono il sistema informativo della fiscalita’;
o) gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia
tributaria; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme in
materia di contenzioso tributario; rilevazioni ed analisi statistiche
sull’andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione
di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli
emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo;
emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia
di contenzioso tributario;
p) definizione delle esigenze del dipartimento in materia di
politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee
generali di attivita’ elaborate dal Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di
servizio per le attivita’ amministrative in materia di gestione delle
risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti
con le articolazioni territoriali.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di
«Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del
direttore generale delle finanze operano uffici di livello
dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell’articolo l, comma 2, con competenze nelle seguenti materie:
coordinamento dell’ufficio del direttore generale delle finanze;
controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio
dei progetti dipartimentali; coordinamento dell’attivita’
amministrativa; attivita’ tecnica di supporto all’ufficio del
direttore generale delle finanze; supporto nell’attivita’ di studio,
analisi e legislazione fiscali; coordinamento con il Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle
materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita’;
d) Direzione relazioni internazionali;
e) Direzione sistema informativo della fiscalita’;
f) Direzione della giustizia tributaria.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca
connesse a specifici compiti istituzionali del Direttore Generale
delle Finanze e’ assegnato al dipartimento un posto di funzione di
livello dirigenziale generale con il compito di assicurare anche il
supporto tecnico alle attivita’ del Comitato permanente di cui
all’art 3, comma 3, del presente Decreto.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita’ attraverso
le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza e
il coordinamento dell’attivita’ svolta dai militari della Guardia di
Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso
il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente
comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio
presso il Ministero e’ assicurato da un ufficiale della Guardia di
Finanza scelto dal Ministro.

Art. 13

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del
Dipartimento delle finanze

1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione
con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui
all’articolo 12, comma 1 lettere a), b) e m). A tali fini, la
direzione:
a) attiva, governa, aggiorna e rende disponibili i flussi
informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e
valutazione delle politiche economiche-fiscali;
b) predispone indagini, studi economici e simulazioni di analisi
fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, delle
implicazioni e degli effetti derivanti dall’adozione e applicazione
di politiche e provvedimenti fiscali;
c) fornisce al direttore generale delle finanze i dati
sull’andamento delle entrate tributarie e gli elementi necessari per
le previsioni di gettito;
d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del documento
di programmazione economico finanziaria e alla definizione dell’atto
di indirizzo pluriennale della politica fiscale;
e) concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale;
f) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate
tributarie;
g) predispone schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e
sugli emendamenti in materia tributaria;
h) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale
relativa alle entrate tributarie.
2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si
articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in
collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di
cui all’articolo 12, comma 1, lettere c), d), e), f) e m). A tali
fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro, la direzione:
a) effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici delle
agenzie e degli altri enti della fiscalita’, analisi e studi in
materia tributaria per la elaborazione della normativa in ambito
nazionale, comunitario ed internazionale;
b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative,
di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli
emendamenti e di analisi di impatto della regolazione, anche quanto
all’incidenza sulle convenzioni con le agenzie;
c) predispone provvedimenti e atti per l’attuazione delle norme e
per la loro interpretazione;
d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la
formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo;
e) collabora all’elaborazione dei testi normativi comunitari e
internazionali; assicura consulenza giuridica, inclusa la redazione
di atti, convenzioni e contratti e la gestione del relativo
contenzioso, a tutti gli uffici del Dipartimento.
3. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale,
inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e
locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di
decentramento dell’imposizione e del prelievo tributario e promuove
la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale in materia
tributaria; a tali fini, la Direzione:
a) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del
federalismo fiscale;
b) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della
fiscalita’ statale e quelli preposti alla fiscalita’ locale, nel
rispetto delle relative sfere di autonomia;
c) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti
locali;
d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per
l’elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali;
e) effettua il monitoraggio previsto dalla legge sui regolamenti
comunali e provinciali in materia di tributi locali;
f) cura la gestione e tenuta dell’Albo per l’accertamento e
riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all’articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
g) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di
qualita’ dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi
delle previsioni di cui all’articolo 1, commi da 194 a 200, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni
delle funzioni catastali.
h) formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri
in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale
ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in attuazione
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della
direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia
di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale
relativa alla normativa fiscali.
4. La Direzione agenzie ed enti della fiscalita’ si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione
con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera h), i) e l):
a) svolge attivita’ di preparazione e predisposizione delle
convenzioni con le agenzie, anche con riferimento ai rapporti con i
contribuenti, nonche’ attua e gestisce le stesse nel rispetto
dell’autonomia riconosciuta alle agenzie;
b) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli
obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalita’ ivi
stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende
disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e
controllo strategico;
c) assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti
organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e
fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti
per la valutazione e il controllo strategico;
d) assicura il supporto al capo del Dipartimento ai fini del
coordinamento delle attivita’ e dei rapporti con le agenzie e tra di
esse;
e) svolge le attivita’ istruttorie e di supporto al Ministro
relativamente agli atti delle agenzie indicati nell’articolo 60,
comma 2, del decreto n. 300 del 1999;
f) svolge le attivita’ di controllo previste dalla legge nei
confronti delle societa’ partecipate dal Dipartimento;
g) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico
finanziario delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalita’
in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per
l’applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e del
sistema degli enti della fiscalita’; gestisce i capitoli di bilancio
necessari al loro fabbisogno;
h) formula proposte al Ministro per l’individuazione dei contenuti
dell’atto di indirizzo triennale previsto dall’articolo 59 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
i) assicura lo svolgimento delle funzioni di Vigilanza di cui al
comma 1, lettera 1), dell’art. 12 del presente Decreto;
l) predispone la relazione annuale sull’attivita’ del Garante del
contribuente di cui all’art. 13, comma 13, della legge 27 luglio
2000, n. 212;
m) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualita’ dei
servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di
stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi dell’art.
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
5. La Direzione relazioni internazionali si articola in uffici
dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese
con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento delle
politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
partecipazione dell’Italia allo sviluppo dell’integrazione europea e
della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale,
curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi
comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti
e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e
assicurando il raccordo con l’ordinamento nazionale nell’adempimento
degli obblighi relativi, nonche’ il coordinamento per lo sviluppo
della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in
tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalita’ e il
collegamento con le analoghe attivita’ svolte dalla Guardia di
finanza. A tali fini, la Direzione:
a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del
dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza,
ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;
b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa
comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e degli atti
internazionali;
c) partecipa alla elaborazione dei testi relativi, inclusi i
provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di attuazione della
legislazione comunitaria;
d) cura, anche con il supporto delle agenzie e degli altri enti
della fiscalita’, nonche’ della Guardia di finanza, la negoziazione e
le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro nelle
relative attivita’ ed assicurando in modo unitario, e, ove opportuno,
con la Guardia di finanza, la partecipazione dell’amministrazione
finanziaria, per quanto attiene la materia fiscale, nelle sedi
comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli
organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati;
e) assume le iniziative necessarie all’attuazione del diritto
fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e multilaterali in
materia, curando il relativo contenzioso;
f) favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della
fiscalita’ e della Guardia di finanza alla cooperazione
amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la
diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il
coordinamento tra le agenzie;
g) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri
stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle
Finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni
territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva
2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero
crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
h) gestisce l’osservatorio delle politiche fiscali degli altri
Paesi.
6. La Direzione sistema informativo della fiscalita’ si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione
con le altre Direzioni del dipartimento, operando in stretta
collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di
unitarieta’ del sistema con quelle del rispetto dell’autonomia
gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all’articolo
12, comma 1, lettera i) e n). A tali fini, la Direzione:
a) assicura il monitoraggio dell’evoluzione tecnologica verificando
l’adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo
della fiscalita’ e svolge attivita’ di supporto al Ministro per la
definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello
sviluppo dell’informatica e delle tecnologie di comunicazione;
b) coordina ed assicura la compatibilita’ delle scelte compiute in
materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le
scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con
la strategia assunta;
c) definisce le linee generali dei piani di sviluppo
dell’informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti da
effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni,
concordando priorita’, tempi, costi e vincoli tecnici, assicurandone
il monitoraggio per garantire l’adeguatezza quantitativa e
qualitativa dei servizi resi;
d) definisce le norme tecniche ed organizzative necessarie per
l’integrazione e l’unitarieta’ del sistema informativo della
fiscalita’, nonche’ per l’interoperabilita’ con il sistema fiscale
allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche
amministrazioni, anche ai fini dell’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) gestisce le relazioni con gli enti esterni, necessarie a
garantire l’unitarieta’ del sistema informativo della fiscalita’;
assicura che l’utilizzo delle tecnologie informatiche e di
comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della
riservatezza dei dati personali;
f) gestisce l’informatica e i siti dipartimentali anche valutando,
d’intesa con le Direzioni Generali del Dipartimento, l’applicabilita’
delle specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e
delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed
economica.
7. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici
dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria,
svolgendo, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera o), le
seguenti funzioni:
a) provvede alla gestione automatizzata dell’attivita’
amministrativa degli uffici di segreteria degli organi della
giurisdizione tributaria e del processo tributario; definisce i
requisiti delle banche dati relative al contenzioso tributario;
b) provvede alla rilevazione statistica sull’andamento dei processi
nonche’ sul valore economico delle controversie avviate e definite;
effettua il monitoraggio sull’andamento delle spese di giustizia
riferite al contenzioso tributario e le previsioni del gettito;
c) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli
organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di
rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche’ i casi in cui
non via sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle
controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche
dei presidenti delle Commissione Tributarie;
d) predispone provvedimenti e atti per l’attuazione delle norme in
materia contenzioso tributario e delle relative spese di giustizia e
per la loro interpretazione;
e) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi al personale
giudicante;
f) svolge attivita’ di vigilanza e di ispezione sugli uffici di
segreteria delle Commissioni Tributarie;
g) provvede all’amministrazione delle risorse finanziarie destinate
al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del
contribuente;
h) gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza,
compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di
eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89, per quanto riguarda il processo tributario, nonche’ del
contenzioso tributario instaurato in relazione al contributo
unificato nel processo tributario.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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