DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 68 Regolamento recante modifiche all’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 11, commi 1, lettera b), e 4, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, che ha modificato l’articolo 119, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
costituzione delle commissioni mediche locali e nomina dei relativi
presidenti ed autorizza il Governo ad apportare le conseguenti
modifiche all’articolo 330 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 gennaio 2013;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso nella
seduta del 24 gennaio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 luglio 2012 e
del 21 febbraio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, della salute e dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all’articolo 330 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le commissioni mediche locali sono costituite con
provvedimento del presidente della regione o delle province autonome
di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell’Azienda sanitaria
locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.
2. La commissione e’ composta da un presidente, due membri
effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle
amministrazioni e corpi di cui all’articolo 119, comma 2, del codice,
tutti in attivita’ di servizio, designati dalle amministrazioni
competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione,
effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
3. Il presidente della commissione medica locale e’ nominato,
con provvedimento del presidente della regione o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei
servizi di cui al comma 1.
4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri
effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui l’accertamento dei requisiti fisici e
psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni
anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna
vertebrale, la composizione della commissione medica locale e’
integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della
riabilitazione, nonche’ da un dipendente della Direzione generale
della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei
profili per i quali e’ richiesta la laurea in ingegneria. Qualora
l’accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da
problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della
commissione puo’ essere integrata rispettivamente da un medico
specialista diabetologo o alcologo.»;
b) ai commi 7 e 8, la parola: «unita’» e’ sostituita dalla
seguente: «azienda»;
c) al comma 11, le parole: «Direzione generale della M.C.T.C.»
sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della
motorizzazione»;
d) al comma 14, le parole: «I certificati» sono sostituite dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 8,
del codice, i certificati»;
e) al comma 15, le parole: «dei trasporti e della navigazione e a
quello della sanita’» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e
alla regione competente» e le parole: «dall’articolo 1, comma 2, del
codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 1, comma 4,
del codice»;
f) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «di norma» sono
sostituite dalla seguente: «almeno», le parole: «e di una» sono
sostituite dalle seguenti: «ed almeno una» e dopo le parole: «esclusi
quelli del capoluogo» sono inserite le seguenti: «, e comunque in
numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di
adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa»;
nel secondo periodo, le parole: «da parte del Ministero dei
trasporti» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:
«della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
g) al comma 17, le parole: «Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri della sanita’ e del tesoro»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sentiti il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano».

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le commissioni mediche locali costituite prima dell’entrata in
vigore del presente decreto restano operative sino alla costituzione
delle nuove commissioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 16 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
ministri

Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Balduzzi, Ministro della salute

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 5, foglio n. 309

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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