Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-05-2011, n. 3003 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per la Lombardia dichiarava l’inammissibilità del ricorso n. 113 del 2005, proposto dalla società I. I. s.r.l. avverso la deliberazione n. 206 del 3 ottobre 2001 della Giunta comunale del Comune di Marcallo con Casone, con la quale era stato costituito un onere reale ex art. 17 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sull’area di proprietà della ricorrente denominata "exTecno Impianti", sita in Marcallo con Casone, via Varese n. 104. La pronuncia d’inammissibilità si fondava sul rilievo che si versava in fattispecie "di mera presa d’atto delle conseguenze derivanti dalla legge in seguito all’accertamento dell’inquinamento e all’attività di bonifica", e dunque di "atto di natura non provvedimentale, rispetto al quale non sussiste alcun interesse concreto ed attuale della società ricorrente all’impugnazione" (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza) per carenza d’idoneità lesiva. Il T.A.R. poneva le spese di causa a carico dell’istante.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello la ricorrente soccombente, dolendosi dell’erronea declaratoria d’inammissibilità conseguente all’erronea ricostruzione della disciplina normativa di cui agli artt. 14 e 17 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e al d.m. 25 ottobre 1999, n. 471. Riproponeva i motivi di ricorso dedotti in primo grado, chiedendone l’accoglimento.

3. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, il Comune appellato ometteva di costituirsi nel presente grado.

4. Con istanza depositata il 5 ottobre 2010, parte appellante chiedeva dichiararsi l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo le parti nelle more raggiunto "un complessivo accordo che ha fatto venir meno l’interesse della I. I. S.r.l. ad ottenere la decisione del presente appello" (v. così, testualmente, la citata istanza).

5. All’udienza pubblica del 10 maggio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. La dichiarazione resa dall’appellante, tramite il procuratore costituito in giudizio, di non aver più interesse alla coltivazione del ricorso in appello per intervenuto accordo transattivo, determina l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio.

7. Non essendosi parte appellata costituita in giudizio, va accolta la richiesta di compensazione delle spese del presente grado, formulata dall’appellante nella citata istanza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (Ricorso n. 6597 del 2006), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse; dichiara le spese del presente grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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