Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-09-2011, n. 19353 Diritti politici e civili

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i ragione.
Svolgimento del processo

1. Le sigg.re S.C., Z.C. e C. D. (nonchè altre 17 attrici) con separati ricorsi avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio avente ad oggetto il diritto all’attribuzione di una particolare indennità. La Corte d’appello, riuniti i giudizi in quanto attinenti allo stesso procedimento presupposte, con decreto depositato il 17 aprile 2008, liquidava a ciascuna attrice la somma onnicomprensiva di Euro 5.000,00. Liquidava le spese complessivamente nella misura di Euro 900,00 per onorari ed Euro 6.000,00 per diritti, oltre Euro 1000,00 per spese, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani. Le sigg.re S.C., Z.C. e C.D. hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il 29 maggio 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando un motivo. La parte intimata non ha depositato difese.

Il collegio dispone che si faccia luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ., per non essere stati liquidati interessi sulla somma attribuita a titolo di equa riparazione, che sarebbero invece dovuti stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Il motivo è accompagnato dal seguente quesito: "Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001 vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla Corte d’appello?" 2. Il motivo è inammissibile in relazione al disposto dell’art. 366 bis c.p.c. il quale, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, in relazione al vizio di violazione di legge prescrive che il motivo si concluda con un quesito che ha la funzione d’indicare direttamente alla Corte l’errore di diritto asseritamente commesso dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (ex multis Cass. 7 aprile 2009, n. 8463). Nel caso di specie nel quesito manca il necessario specifico riferimento alla fattispecie ed alla motivazione della Corte d’appello, che nel caso di specie, procedendo a liquidazione equitativa, ha liquidato una somma "omnicomprensiva" anche degli interessi.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.

La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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