Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 20-05-2011, n. 20167 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 25 marzo 2010, depositata in cancelleria il 13 aprile 2010, il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 22 febbraio 2010 nei confronti di A.P.A., imputato del reato di concorso nell’omicidio volontario di P.F., delitto commesso in (OMISSIS).

1.1. – In punto di gravi indizi di colpevolezza il Tribunale indicava, a supporto degli stessi, il grave compendio indiziario costituito:

– dalla esistenza di una imponente ed esclusiva causale passionale in capo al prefato. L’ A., che aveva fatto breccia nel cuore di Pa.Ma., già convivente del P., durante la detenzione di quest’ultimo, era stato poi messo in disparte dalla Pa. alla scarcerazione dell’uomo. Solo dopo l’assassinio del P., dopo circa un anno, l’ A., sempre profondamente innamorato della donna, riusciva a riconquistarla e a sposarla nel 2008 con matrimonio religioso; a ciò doveva aggiungersi il fatto che non fossero emersi, dall’esame della prima convivente del P., F.C., e anche della Pa., elementi indiziali tali da far pensare a piste alternative plausibili a quella passionale;

– dal coinvolgimento di tale M.B. (fratello di L. M. amica, unitamente al marito C.B., del prevenuto) in qualità di esecutore materiale, come risultante da due conversazioni:

– l’intercettazione 13 novembre 2005, ove l’ A., parlando con persona non meglio identificata, ma che il giudice ha indicato plausibilmente nel cugino del prevenuto, accenna al rischio che le dichiarazioni rese ai Carabinieri di Reggio Calabria da L. M. e relative al fratello B. potessero comportare, per le contraddizioni in cui la medesima era incorsa rispetto alle affermazioni rese dal marito in relazione al rientro del fratello in Albania dopo l’omicidio del Pa., la pena di trent’anni di reclusione sia per il marito C.B. che per la medesima donna (pena prevista per l’omicidio) con ciò significando il timore che gli inquirenti potessero risalire dal M., esecutore materiale dell’omicidio a lui, A., quale mandante;

– l’intercettazione 20 novembre 2005 relativa alla conversazione dell’imputato con il C., ove l’imputato si rammaricava che la moglie del C. avesse riferito troppo ai Carabinieri raccomandando al C., per l’eventualità che qualcuno del luogo potesse aver notato il M. durante l’omicidio, di non farsi vedere insieme a lui;

a ciò doveva aggiungersi il già menzionato repentino, ingiustificato e definitivo allontanamento dal territorio italiano del M. (tre giorni dopo l’omicidio) nonostante nel frattempo lo straniero avesse ottenuto dall’autorità amministrativa italiana un permesso di soggiorno in corso di validità sino al gennaio 2007;

inoltre il C. aveva intrattenuto con il cognato B. una ulteriore conversazione pochi minuti dopo l’omicidio del Pa., nonostante sia stata, questa, una circostanza negata dal C.;

– collegamento tra A. e M.B. ricavabile non solo da quanto sopra riportato (in termini di conversazioni intercettate e contatti telefonici) ma anche dal fatto che i due si conoscessero personalmente per il fatto che il B. abitasse insieme al fratello in un appartamentino attiguo all’ A. che, a sua volta, abitava accanto al P..

1.2. – In merito alle esigenze cautelari il Tribunale le individuava nel pericolo di reiterazione dei fatti, giusta la loro gravita, le modalità espletative del reato, la personalità del soggetto proclive a delinquere e attinto da numerosi procedimenti penali oltre che di inquinamento probatorio, posto che le indagini sono ancora in corso. Veniva altresì evidenziato come la misura degli arresti domiciliari fosse da ritenersi la più adeguata in relazione alle indicate esigenze.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione l’ A. chiedendone l’annullamento per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. Veniva rilevato che gli unici elementi posti a carico dell’indagato attenevano alle due sole intercettazioni ambientali menzionate, per il significato delle quali l’ A. ha fornito ampia giustificazione, peraltro nel contesto di un numero notevolissimo di intercettazioni a carattere neutro. Dal contenuto di dette captazioni non possono evincersi dunque elementi autoaccusatori, non solo al ricorrente, ma elementi notori cui l’indagato prestava ascolto in modo neutro. Non è vero che la Pa. avesse difficoltà a contrarre matrimonio con l’ A. per via della relazione con il P., posto che la donna aveva in animo di interrompere la convivenza con quest’ultimo avendo voluto solo aiutarlo per l’affetto che provava per lui e la figlia. La donna, inoltre, era quasi vicino a ottenere l’annullamento dalla Sacra Rota sicchè l’omicidio del P. non avrebbe influito sull’annullamento, ma anzi avrebbe allontanato ancor più la donna dal matrimonio.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. – Va ricordato, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti de liberiate, che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutare le condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 6, 25 maggio 1995, n. 2146). L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Sicchè, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito…di verificare… se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass., Sez. 4,3 maggio 2007, n. 22500; Sez. 3, 7 novembre 2008, n. 41825, Hulpan). Peraltro secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l’ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell’altro (Cass., Sez. 2, 28 novembre 2007, n. 774, rv.

238903; Sez. 6, 17 novembre 1998, n. 3678, Beato, rv. 212685).

3.2. – Tanto premesso, si osserva che la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, con congrua e adeguata motivazione, si profila coerente con le acquisizioni richiamate nella decisione, sicchè nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede prospettata.

3.3. – Immune da vizi logici e giuridici è altresì il convincimento manifestato dal giudice di merito circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, e cioè di una qualificata probabilità della sua responsabilità in ordine al reato ascrittogli in quanto espressione di un percorso argomentativo coerente e logicamente plausibile, che si sottrae a qualsivoglia censura. Sono state infatti valorizzate a tal fine le intercettazioni ambientali del 13 e 20 novembre 2005 nel corso delle quali le conversazioni captate hanno un tenore che presuppone la conoscenza da parte dei conversanti.

2. di fatti collegati con l’omicidio, mentre le giustificazioni addotte dall’ A. nell’interrogatorio di garanzia si erano rilevate inconsistenti e non fondate.

Peraltro il giudice del riesame ha richiamato anche altri elementi gravemente indizianti quali i contatti telefonici del B. con il C. appena il fatto omicidiario e il precipitoso ritorno del primo in (OMISSIS). Il ricorrente, a fronte della suddetta motivazione, ripropone doglianze di merito, sviluppate in fatto, e per di più destituite di fondamento, sollecitando una rilettura valutativa del contenuto delle intercettazioni non proponibile in questa sede di legittimità allorquando le argomentazioni espresse dal giudice della cautela sono, come nel caso di specie, immuni da vizi logici e giuridici.

3.3.1 – Per di più non si comprende l’argomentazione difensiva secondo cui non sarebbe vero che per la Pa. la relazione con il P. costituisse un ostacolo al matrimonio con l’indagato, posto che la causale cui fa riferimento il giudice attiene al fatto che la donna avesse preferito il P. all’ A. tanto da interrompere la relazione con quest’ultimo. Nè è dato comprendere il senso di ritenere che la donna fosse quasi prossima a ottenere l’annullamento dalla Sacra Rota sicchè l’omicidio del P. non avrebbe influito sull’annullamento, ma anzi avrebbe allontanato ancor più la donna dal matrimonio, dal momento che l’assassinio, secondo il ragionamento del giudice, è maturato al momento della riconquista della donna da parte della vittima sicchè il matrimonio con la stessa da parte del prevenuto, di là da venire e del tutto aleatorio, costituiva un problema del tutto secondario tale da non essere neppure rilevante.

3.4. – Nessun rilievo è stato avanzato in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *