Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-05-2011, n. 3002 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per la Puglia accoglieva il ricorso n. 639 del 2006, proposto dalla società A. I. s.p.a. – incaricata, in forza di apposita convenzione, di realizzare la rete di telefonia cellulare per conto del gestore W. s.p.a. – avverso l’ordinanza n. 7 dell’8 marzo 2006, con la quale il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia del Comune di Tuglie aveva ingiunto alla società ricorrente di demolire la stazione radio base posizionata in Contrada Vernacchia, via Circonvallazione, sul presupposto che l’autorizzazione ex art. 87, comma 9, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, formatasi per silenzioassenso in data 9 febbraio 2005 (come da sentenze inter partes nn. 4524/2005 e 953/2006 dello stesso T.A.R.), era stata richiesta, con istanza del 1 dicembre 2003, per la durata di soli dodici mesi, con conseguente scadenza del titolo abilitativo a far tempo dal 9 febbraio 2006. Il T.A.R. fondava la pronuncia di accoglimento sul duplice rilievo (i) che il termine di durata di dodici mesi non poteva che decorrere dalla data dell’attivazione effettiva dell’impianto, anziché da quella, anteriore, della formazione del titolo abilitativo, e (ii) che la società ricorrente aveva presentato un’istanza successiva in data 22 dicembre 2003, novativa della prima, nella quale non v’era menzione alcuna di temporaneità della richiesta autorizzazione. Dichiarava invece inammissibile la domanda risarcitoria, per genericità.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il Comune di Tuglie, dolendosi dell’erronea valutazione in fatto, in quanto l’istanza del 22 dicembre 2003 doveva ritenersi meramente ricognitiva/ripropositiva di quella originaria, tesa al rilascio di un’autorizzazione a tempo determinato. Chiedeva dunque la correlativa riforma della gravata sentenza.

3. Costituendosi in giudizio, la società appellata contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva il rigetto.

4. Con atto depositato il 16 aprile 2011, il Comune appellante dichiarava testualmente "di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in appello, considerato che con deliberazione n. 176 del 25 giugno 2008 la Giunta Municipale ha preso atto dell’annullamento in autotutela dell’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 3 del 11.2.2008", così segnalando la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare l’appello.

5. All’udienza pubblica del 10 maggio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. Sebbene l’atto di annullamento d’ufficio in autotutela non avesse ad oggetto immediato e diretto la qui gravata ordinanza di demolizione n. 7 dell’8 marzo 2006, bensì l’ordinanza successiva n. 3 dell’11 febbraio 2008 emanata per maturazione del termine di scadenza annuale del 10 marzo 2007 computato a far tempo dalla data di attivazione dell’impianto – come da statuizione della qui impugnata sentenza n. 3318/2006, di cui sopra sub 1.(i) -, l’atto di autotutela è, tra l’altro, motivato dal richiamo anche alle statuizione della sentenza predetta e dall’"opportunità di chiudere il contenzioso amministrativo in essere con la società interessata, con conseguente eliminazione delle negative conseguenze che ne possono derivare" (v. così, testualmente, l’atto di annullamento d’ufficio in autotutela). La dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse all’appello, proveniente dalla stessa Amministrazione appellante, evidentemente sottende una valutazione, rimessa alla stessa parte impugnante, del venir meno dell’interesse a coltivare l’appello in conseguenza del sopravvenuto atto di autoannullamento, da essa ritenuto a ciò idoneo anche nell’ambito del presente giudizio.

S’impone dunque la declaratoria d’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del presente giudizio di gravame.

7. Avuto riguardo ad ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del grado interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (Ricorso n. 6410 del 2006), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse; dichiara le spese del presente grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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