Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 20-05-2011, n. 20164 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 9 novembre 2010 e depositata in pari data, il Tribunale ordinario di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha applicato al condannato V.K. il condono, ai sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241, "nella misura di anni tre di reclusione limitatamente ai fatti oggetto della parte di sentenza ( art. 444 cod. proc. pen.) concernente il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73". 2. – Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica, mediante atto recante la data dell’11 novembre 2011, censurando che il giudice della esecuzione, in relazione ai reati, uniti in continuazione, perpetrati dopo il 2 maggio 2006 e, pertanto, esclusi dal condono, ha tenuto conto dell’aumento di pena applicato a titolo della continuazione, anzichè, previa scissione del vincolo, rideterminare le pene relative quanto meno nel minimo edittale.

Il ricorrente, dato atto che il giudice a quo si è uniformato al principio di diritto stabilito da questa Corte a Sezioni Unite, nè contesta il fondamento, argomentando che comporta conseguenze sperequate e ingiuste.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 2 febbraio 2011, deduce: il rimedio esperibile avvero i provvedimenti in materia di indulto, ancorchè adottati in esito alla camera di consiglio partecipata, è l’opposizione al medesimo giudice della esecuzione; in tal senso deve essere qualificato il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica; gradatamente l’impugnazione deve essere rigettata, il giudice della esecuzione si è uniformato al principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite, colla sentenza 23 aprile 2009, n. 21501; mentre il ricorrente non ha apportato argomenti nuovi idonei a "intaccare gli approdi valutativi della sentenza delle Sezioni Unite". 4. – Rileva la Corte che, alla stregua del combinato disposto dell’art. 672 c.p.p., e dell’art. 667 c.p.p., comma 4, la legge appresta con riferimento ai provvedimenti in materia di indulto, adottati de plano dal giudice della esecuzione, lo strumento della opposizione al medesimo giudice, il quale provvede con le forme e con il rito degli incidenti di esecuzione.

Peraltro, in generale, secondo il più recente indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte rispetto al contrastante precedente orientamento (v. in proposito: Sez. 1^, 24 febbraio 1995, n. 1146, Arrighini, massima n. 201023; Sez. 1^, 2 dicembre 1996, n. 6387, Di Giannantonio, massima n. 206349), il rimedio della opposizione riveste carattere affatto esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito anche nella ipotesi – ricorrente nella specie – in cui il giudice della esecuzione abbia proceduto (anzichè de plano) nel contraddittorio tra le parti à termini dell’art. 666 c.p.p. (Sez. 3^, 7 aprile 1995, n. 1182, Cancello, massima n. 202599;

Sez. 5^, 2 ottobre 2001, n. 44476, Costa, massima n. 220589; Sez. 3^, 5 dicembre 2002, Salamone, n. 8124, massima n. 223464; Sez. 1^, 28 marzo 2006, n. 15070, Cosmai, massima n. 233945; Sez. 1^, 30 marzo 2006, n. 17331, Poggiolini, massima n. 234258; Sez. 1, 10 novembre 2006, n. 38694, Di Giovanni, massima n. 235983; Sez. 1^, 20 febbraio 2007, n. 26021, Torcasio, massima n. 237334; Sez. 1^, 9 marzo 2007, n. 18223, Siclari, massima n. 237361; Sez. 1^, 22 marzo 2007, n. 14642, Stankovic, massima n. 236164; Sez. 1^, 10 luglio 2007, n. 28045, Spezzani, massima n. 236903; Sez. 1^, 20 settembre 2007, 36231, Brugnani, massima n. 237897; Sez. 1^, 26 settembre 2007, n. 37343, Olivieri, massima n. 237508; Sez. I, 27 settembre 2007, n. 39919, Raccuglia, massima n. 238046; Sez. 1^, 16 gennaio 2008, n. 4120, Catania, massima n. 239076; Sez. 4^, 29 gennaio 2008, n. 15149, Campanella, massima n. 239733; Sez. 1^, 5 giugno 2008, n. 23606, Nicastro, massima n. 239733; e, da ultime, Sez. 1^, 26 novembre 2008, n. 48169, Moukhlis; Sez. 1^, 10 marzo 2009, n. 13991, Stimoli; Sez. 1^, 14 ottobre 2010, n. 39679, Russo; Sez. 1^, 17 dicembre 2010, n. 45624, Jentile; Sez. 1^, 22 marzo 2011, Somma, n. 13612, non massimate).

Pertanto il ricorrente, anzichè adire questa Corte, avrebbe dovuto correttamente attivare lo strumento specificamente previsto dalla legge e, pertanto, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (v. Cass., Sez. Un., 28 gennaio 1956, n. 4, ric. Anelli, massima n. 97605).

Error in procedendo del ricorrente non comporta, tuttavia, l’inammissibilità del ricorso.

Soccorre, invero, il generale principio di conservazione del valore degli atti giuridici, di cui l’istituto della conversione costituisce particolare esplicazione.

E in applicazione di detto principio la Corte provvede alla corretta qualificazione del ricorso e ne dispone la trasmissione al Tribunale ordinario di Firenze, in funzione di giudice della esecuzione, per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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