Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 20-05-2011, n. 20163 Colloqui e corrispondenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 8 novembre 2010, depositata in cancelleria in pari data, l’Ufficio di Sorveglianza dell’Aquila rigettava il reclamo avanzato nell’interesse di B.G., ai sensi della L 26 luglio 1975, n. 354, art. 35 con cui si lamentava che la Direzione dell’istituto di pena, ove era ristretto, aveva chiesto di indicare il motivo urgente al fine di poter fruire di una telefonata con il difensore.

2. – Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione il B. chiedendone l’annullamento.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Il D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39 alla luce della circolare ministeriale dell’aprile 2010, può essere effettivamente interpretato nel senso che il Direttore dell’istituto di pena può autorizzare i detenuti a effettuare conversazioni telefoniche con i propri difensori senza che le stesse telefonate vengano a cadere nel novero della quantità limitata consentita di cui al comma secondo, sempre che, ai sensi del comma 2, il richiedente espliciti in modo anche sommario le ragioni della ricorrenza dei richiesti motivi di urgenza o di particolare rilevanza.

Tanto precisato non è ravvisabile nella fattispecie nessuna compromissione del diritto alla privacy del detenuto, atteso che tale diritto deve necessariamente trovare un contemperamento nelle esigenze di tutela della collettività esprimibile con l’esercizio di un potere di controllo da parte degli organi preposti su soggetti condannati. Non vi è inoltre alcuna ragione per ritenere, secondo quanto paventato dal B., che tale comunicazione possa essere di nocumento al condannato medesimo vedendosi costretto a far conoscere a terzi le proprie strategie processuali vuoi perchè l’indicazione delle ragioni deve essere nella fattispecie concisa e sintetica senza dovere cioè scendere nel dettaglio del colloquio defensionale, vuoi perchè il direttore di un istituto di pena non ha nessun obbligo di comunicare all’autorità giudiziaria quanto indicato dal richiedente nella propria domanda che è da ritenersi infatti un atto meramente interno.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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