Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-05-2011, n. 2997

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I) La s.r.l. S. chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo dell’Abruzzo ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Montorio al Vomano per l’annullamento del provvedimento con il quale la Provincia di Teramo ha accordato alla società appellante la concessione mineraria per lo sfruttamento dell’acqua termale scoperta dalla società stessa in località Piane di Collevecchio.

La società appellante, dopo aver ricordato che una prima concessione rilasciatale dall’amministrazione regionale è stata annullata con sentenza del Tar Abruzzo n. 497 del 2003 a causa della incompetenza della Regione e che il nuovo annullamento procede dalla mancata dimostrazione dell’idoneità tecnicoeconomica, espone di essere impresa mineraria fin dal 1992, debitamente autorizzata per l’attività di ricerca, di aver presentato all’amministrazione numerosa documentazione a comprova della propria capacità finanziaria, di aver inutilmente chiesto alla Provincia (che, in ogni caso, in base all’art. 36 legge reg. Abruzzo 10 luglio 2002, n. 15 può rilasciare la concessione al soggetto che, a suo giudizio, risulti idoneo) chiarimenti in ordine agli ulteriori documenti da produrre, di essere costituita da due soci in possesso dei titoli adeguati alla conduzione dell’impresa, di essere in grado di affrontare gli investimenti necessari mediante ricorso a tutte le fonti di finanziamento esistenti.

II) La sentenza impugnata ha negato che la società S. abbia dimostrato il possesso dei requisiti tecnicoeconomicofinanziari necessari: a tale pronuncia l’appellante oppone che la valutazione ex art. 36 legge reg. citata costituisce giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, e che, in ogni caso, la titolarità del permesso di ricerca fin dal 1992 garantisce la capacità richiesta, anche se il possesso dei requisiti economicofinanziari è stato autocertificato dall’interessata.

Quanto alla necessità, rilevata dal Tar, che la valutazione del programma dell’aspirante tenga conto della sua adeguatezza rispetto alla rilevanza del giacimento, l’appellante ricorda la documentazione allegata all’istanza, i titoli posseduti dai soci, e la contraddittorietà della sentenza con la precedente ordinanza pronunciata in sede cautelare, nella quale, nell’accogliere la domanda cautelare avanzata con il ricorso del Comune, era stata menzionata solo la mancanza dei requisiti economici in capo alla S., che era l’unica concorrente per il rilascio della concessione. Tali requisiti sono, invece, da ritenere esistenti in base, anche, all’accesso accordato dalla Regione Abruzzo al programma operativo plurifondo – annualità 1991 e alla considerazione che l’accesso ad ulteriori fonti di approvvigionamento è stato ostacolato dall’azione dello stesso Comune, che ha espropriato la S. dei suoi terreni, ha copiato il suo progetto di sfruttamento, si è associato con la stessa società per la costituzione di una SPA.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto dell’appello.

III) L’appello è infondato, in quanto la pregevole sentenza che ne è oggetto merita integrale conferma.

Nell’annosa vicenda che ha visto contrapposti il Comune di Montorio al Vomano e la società S. per lo sfruttamento della sorgente di acqua termale Fonte Sant’Emidio scoperta da questa società, i cui termini sono puntualmente riassunti dai primi giudici, è intervenuto il provvedimento con il quale la Provincia di Teramo, ente individuato come competente dalla precedente sentenza del Tar dell’Abruzzo n. 497 del 2003, ha rilasciato alla appellante la richiesta concessione mineraria.

A tal fine la società S. in data 18 luglio 2002 aveva reiterato alla Provincia l’istanza già avanzata alla Regione Abruzzo; per ottenere la medesima concessione, anche il Comune di Montorio aveva presentato domanda il 9 settembre 2003: l’assunto della società appellante, di essere l’unica concorrente interessata alla concessione è quindi smentita dai fatti.

A prescindere, comunque, dai provvedimenti di diversa natura, anche espropriativa, che si sono inseriti nella vicenda, i termini della questione possono utilmente essere focalizzati nell’indagine circa la sufficienza della dimostrazione, da parte della società S., del possesso dei requisiti che l’art. 36 legge regionale Abruzzo n. 15 del 2002 richiede al fine del rilascio della concessione in esame, requisiti che consistono nella idoneità tecnica ed economica a condurre l’impresa, e dei quali il provvedimento oggetto del giudizio attesta la sufficienza.

L’ articolo 37, comma 1, lettera h), della citata legge regionale corrobora l’indicazione contenuta nel precedente art. 36, prescrivendo che l’istanza per ottenere la concessione debba essere corredata dalla "documentazione atta a dimostrare il possesso, da parte del titolare, o del legale rappresentante in caso di società, dei requisiti tecnici ed economico finanziari adeguati all’attività da intraprendere".

Nel confronto con la domanda presentata dal Comune di Montorio, il provvedimento impugnato in primo grado ha accordato la preferenza alla società S. in quanto "ricercatore della sorgente di acqua minerale denominata Fonte Sant’Emidio", in base alle priorità elencate nell’art. 38 della medesima legge regionale e sulla scorta della autocertificazione presentata dalla stessa società in merito all’idoneità richiesta.

Tale provvedimento, adottato in esito al concorso concorrenziale tra la società S. e il Comune e in base a parametri prestabiliti (e quindi non affidato al giudizio insindacabile dell’amministrazione procedente, come pretende l’appellante), è viziato sotto i profili evidenziati dal Tar: anche a seguito dei solleciti inviati dalla Provincia di Teramo con le note del 5 febbraio 2004 e del 25 marzo 2004, la società appellante non è stata in grado di produrre documentazione relativa alle proprie capacità tecniche, economiche e finanziarie proporzionate all’attività da intraprendere, al di fuori dell’autocertificazione redatta dal legale rappresentate che, già inidonea di per sé (in quanto il possesso dei requisiti si sarebbe dovuto, infatti, in ossequio al principio vigente in tema di procedure concorrenziali e in assenza di prescrizione contraria contenuta negli atti di gara, dimostrare mediante esibizione di formale documentazione), si dimostra inadeguata anche nel merito.

In risposta alla nota del 25 marzo 2004 con la quale, come si è detto, la Provincia reiterava la richiesta di invio della documentazione necessaria, la società S., in data 5 aprile 2004, ha rappresentato, quanto ai requisiti tecnici, che i propri due soci sono in possesso di titoli professionali adeguati e che la capacità economico finanziaria è attestata dal capitale sociale di 10.329,10 euro ed è affidata a futuri finanziamenti regionali oltre che all’entrata di nuovi soci di capitale.

Tali attestazioni, all’evidenza, sono del tutto insufficienti a garantire la solidità attuale dell’aspirante concessionario e l’adeguatezza all’attività da intraprendere che, secondo la stima effettuata dal Comune, è valutabile nell’ordine di oltre 3 milioni di euro.

E poiché, come rileva il Tar, il criterio che privilegia il ricercatore della sorgente, stabilito dall’art. 38 della legge regionale più volte citata, non può trovare applicazione in assenza della dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti, l’appello, destituito di fondamento in ogni suo mezzo, deve essere respinto.

Le spese di lite possono, peraltro, essere compensate tra le parti anche per questo secondo grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 4053 del 2006, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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