Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 20-05-2011, n. 20132 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rocessuali.
Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 20 maggio 2010, depositata in cancelleria il 4 giugno 2010, la Corte di Appello di Bari, confermava la sentenza 24 luglio 2009 del Tribunale di Bari che aveva dichiarato S.L. responsabile del reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2 condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata S.L. veniva sorpreso in possesso di grammi 0,9 di hashish, sostanza destinata al proprio consumo personale e condannato per non aver rispettato l’obbligo di osservare le leggi dello Stato.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Nicola Quaranta, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione lo S. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75 con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b) ed c); veniva rilevato che nessun reato commette chi acquista sostanze stupefacenti per uso personale, trattandosi tutt’al più un illecito amministrativo. b) difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1. – Deve per vero rilevarsi che il possesso di droga costituisce pur sempre la violazione di una legge dello Stato ancorchè sub specie di illecito amministrativo. Questa Corte di legittimità si è già pronunciata sul punto avendo avuto modo di decidere che le prescrizioni imposte al sorvegliato speciale hanno lo scopo di rafforzare l’obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme idonee a contenerne la pericolosità. Pertanto, ogni comportamento integrante gli estremi di altro reato che contrasti con questa finalità (come per esempio, tra le tante, quello di guida senza patente), da luogo anche alla violazione dell’art. 9 legge n. 1423/1956, senza la possibilità di ritenere questa violazione assorbita nella prima (Cass., Sez. 1, 17 novembre 1994, n. 1053, Chimenti, rv. 200645; Sez. 1, 7 luglio 2005, Gallo, rv. 231660); e detenere droga è un fatto in sè vietato dal nostro ordinamento oltre che intrinsecamente pericoloso, non solo per la salute del consumatore, ma per il rìschio insito che il possesso possa risolversi nella cessione della sostanza a terzi.

3.3 – Da respingersi è altresì la censura che attiene al trattamento sanzionatorio.

La Corte di merito, lungi dal negare apoditticamente la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle attenuanti generiche, ha argomentato il diniego di tali attenuanti e la congruità del trattamento sanzionatorio, da un lato, rilevando l’assenza in atti di un qualsivoglia elemento suscettibile di positiva valutazione a tali fini e, dall’altro lato, sottolineando la valenza ostativa dei plurimi precedenti penali dello S., sintomatici di una sua spiccata pericolosità sociale e ciò dopo una attenta analisi delle componenti oggettive e soggettive del fatto e delle sue specifiche modalità. E poichè la statuizione in ordine all’applicazione o meno delle circostanze attenuanti generiche deve fondarsi sulla globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole ed è censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi in cui essa appaia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, deve convenirsi sulla congruità dell’argomentare del giudice di merito, che è privo di vizi logico-giuridici.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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