Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 20-05-2011, n. 20131

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 1 luglio 2009, depositata in cancelleria il 5 ottobre 2009, la Corte di Appello di Napoli, ritenuta l’ipotesi di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3 così riqualificata l’originaria fattispecie di cui all’art. 699 c.p., confermava la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato S.L. alla pena di giorni dieci di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.

1.1 – Il giudice per vero rilevava che, non risultando accertato se il coltello a serramanico detenuto dall’imputato fosse o meno a scatto, considerata la lunghezza della lama (cm. 6), inquadrava la fattispecie nell’ipotesi di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 vale a dire nella categoria delle armi improprie il cui porto è vietato se non giustificato da valido motivo, come nella fattispecie di causa.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Mario Pettorino, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il S. chiedendone l’annullamento per nullità della sentenza per violazione degli artt. 520, 521 e 522 c.p.p., con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), giusta la mancata correlazione tra il chiesto e il pronunciato. Avendo il giudice condannato il prefato per un reato diverso da quello contestato aveva di fatto impedito allo stesso di potersi difendere, in particolare dimostrando, anche con prova testimoniale, che il coltello in questione faceva parte dell’ordinario corredo da manovale nell’esercizio della quale attività tale strumento viene usato per i più disparati lavori.
Motivi della decisione

3. – La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il fatto è estinto per intervenuta prescrizione.

3.1 – Trattasi, invero, di reato contestato come commesso il 15 febbraio 2006 di tal che l’esito estintivo per il decorso del termine massimo (essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata in data 1 luglio 2009, occorre applicare l’art. 157 c.p. come novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, sicchè il periodo massimo di prescrizione è pari ad anni cinque) deve in assenza di sospensioni in misura rilevante ritenersi maturato. Non essendovi inoltre, per quanto sopra evidenziato, gli estremi per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 2 si deve fare senz’altro luogo alla relativa declaratoria, come da dispositivo, e la sentenza medesima, a norma dell’art. 620 cp.p., lett. a), deve essere annullata senza rinvio.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *