T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 945 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con l’atto notificato il depositato il 6 marzo 2009, depositato il 27 marzo 2009, la sig.ra A.M., premesso di aver costituito con atto pubblico per notar Tafuri del 4 dicembre 1982 un diritto di superficie a favore del sig. Antonio B. al fine di installare e mantenere su una porzione del fondo di sua proprietà un prefabbricato del tipo leggero della superficie di circa 60 mq; che il sig. B., contrariamente agli accordi presi, realizzava un fabbricato in calcestruzzo armato su due livelli con annesso garage della complessiva superficie di circa 200 mq, per cui veniva convenuto innanzi all’AGO che, con sentenza della Corte di Appello dichiarava risolto il contratto stipulato tra le parti con condanna alla immediata demolizione del manufatto; che medio tempore, il B. presentava domanda di condono presso il Comune di Cava dè Tirreni per ottenere la sanatoria del’abuso; che la ricorrente interloquiva invano con l’amministrazione comunale invitandola a denegare la sanatoria, poi concessa con l’atto n. 3699 del 27 marzo 2008, in favore della sig.ra Di Salvatore Lucia; impugna quest’ultimo provvedimento chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

Violazione dell’art. 39 l. 23 dicembre 1994 n. 724. Eccesso di potere, per non avere l’amministrazione adeguatamente valutato i profili civilistici sottesi all’istanza di sanatoria avendo omesso di valutare l’esistenza in capo al richiedente di un valido titolo legittimante;

Violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, stante la violazione dell’indefettibile modulo partecipativo;

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 risultando la concessione in sanatoria caratterizzata da grave carenza motivazionale.

2.- Resiste in giudizio l’amministrazione comunale chiedendo la reiezione della domanda perché inammissibile per carenza d’interesse oltre che infondata.

3.- Resiste in giudizio anche la controinteressata evidenziando, in primis, di aver acquistato il fabbricato, oggetto di sanatoria, in virtù del decreto di trasferimento immobiliare emesso dall’Ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale di Salerno in data 16 gennaio 2006; la ricorrente, oltre ad essere priva d’interesse alla decisione, siccome carente di effettiva lesione, non avrebbe giammai trascritto le proprie azioni giudiziarie; l’amministrazione comunale non avrebbe specifici obblighi di complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l’immobile ed avrebbe consentito la partecipazione al procedimento.

4.- Non risultano provvedimenti cautelari.

5.All’udienza del24.2.2011, sulla conclusione delle parti, presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.
Motivi della decisione

1.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità della concessione edilizia in sanatoria, assentita dal Comune di Cava dè Tirreni alla controinteressata, nella qualità di acquirente dell’immobile abusivo, e segnatamente di un fabbricato in calcestruzzo armato su due livelli con annesso garage della complessiva superficie di circa 200 mq, edificato sul fondo della ricorrente, dall’originario avente causa, in violazione del contratto pubblico, avente ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie, al solo fine di installare e mantenere su una porzione del fondo, un prefabbricato del tipo leggero della superficie di circa 60 mq.

Può prescindersi dalla disamina delle eccezioni di inammissibilità, essendo il ricorso infondato nel merito.

2.- E’ infondato il primo motivo di ricorso.

Con la censura in esame, parte ricorrente assume che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto compiere i necessari accertamenti intesi a verificare l’esistenza di un titolo legittimante in capo al richiedente ed in presenza di un evidente dissenso in ordine all’effettiva sussistenza della disponibilità del bene oggetto della richiesta di concessione, avrebbe dovuto rigettare l’istanza di concessione in sanatoria, atteso che "la legittimazione a richiedere il condono edilizio coincide con la legittimazione a richiedere il permesso di costruire".

La censura non coglie nel segno.

La giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che "Se è pur vero che l’Amministrazione Comunale, nel corso dell’istruttoria sul rilascio della concessione edilizia, deve verificare che esista il titolo per intervenire sull’immobile per il quale è chiesta la concessione edilizia e ciò anche se la concessione è sempre rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi, è anche vero che deve escludersi un obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità dell’immobile.

Ed invero la concessione edilizia è un atto amministrativo che rende legittima l’attività edilizia nell’ordinamento pubblicistico e regola il rapporto che in relazione a quell’attività si pone in essere tra l’autorità amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale è emesso, ma non attribuisce a favore di tale soggetto diritti soggettivi conseguenti all’attività stessa, la cui titolarità deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune, con le consentite integrazioni della normativa speciale di cui all’art. 872 c.c. ed alle norme da esso richiamate." (Cons. St. Sez. V 7.9.2009 n. 5223)

Pertanto, a fronte di un titolo legittimante, e segnatamente del decreto di trasferimento immobiliare emesso dall’Ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale di Salerno in data 16 gennaio 2006, comprovante l’avvenuto acquisto del fabbricato interessato dalla domanda di sanatoria, esibito dalla controinteressata, l’amministrazione comunale non era tenuta a svolgere alcun ulteriore attività di accertamento, neppure a fronte della sopravvenuta sentenza della Corte d’Appello di Salerno (che aveva dichiarato risolto il contratto intercorso tra il sig. B., dante causa della controinteressata, e la ricorrente) sentenza di cui si afferma, da parte dei resistenti, l’inopponibilità ai terzi, per mancata trascrizione ex art. 2643 c.c., al pari dell’atto di citazione.

Sul punto non vi è prova contraria da parte della ricorrente, per cui, la censura dedotta deve essere respinta, previa puntualizzazione che i soggetti legittimati alla richiesta di condono edilizio risultano individuati ex art. 31 l, n. 47/85, e sono tali non solo coloro che hanno titolo ex l. n. 10/77 a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione, ma anche ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

3.- Neppure può ritenersi fondata la censura relativa alla violazione dell’indefettibile modulo partecipativo, atteso che, giusta indicazione emergente proprio dal ricorso introduttivo, la ricorrente ha partecipato al procedimento rappresentando le proprie ragioni all’amministrazione comunale che, come precisato in atti (pag 3 del ricorso) "invitava i sigg.ri B. Antonio e Di Salvatore Lucia a fornire chiarimenti, sospendendo, nel mentre, il procedimento di condono".

D’altronde, è consolidato in giurisprudenza il principio per il quale le disposizioni in tema di comunicazione di avvio del procedimento, ovvero di preavviso di provvedimento negativo, per il quale valgono le medesime regole, non vanno applicate formalisticamente, ma tenendo conto della loro ratio che è quella di porre il cittadino in condizione, rispettivamente, di partecipare al procedimento ovvero di conoscere le ragioni della emananda determinazione a lui sfavorevole, e di potervi contraddire già in fase procedimentale; pertanto, se questo è di fatto avvenuto, cioè se il privato ha partecipato ed ha avuto la possibilità di partecipare o di contraddire la determinazione negativa già prima della sua emanazione, l’eventuale vizio procedimentale (consistente nella mera omissione di un atto, ma non nella privazione delle facoltà cui esso atto è funzionalizzato) non appare idoneo ad arrecare alcuna effettiva lesione della posizione giuridica soggettiva dell’interessato, cosicchè l’annullamento sarebbe un rimedio del tutto sproporzionato (ex multis Cons. St Sez. V 10 gennaio 2007 n. 36; Tar Milano 4 aprile 2007 n. 1396).

Nella specie, la partecipazione è avvenuta e la ricorrente ha avuto modo di esporre le proprie considerazioni, per cui la relativa censura risulta destituita di fondamento.

4.Parimenti infondata si rivela la terza ed ultima censura con la quale l’interessata si duole della grave carenza motivazionale dell’atto impugnato, che sarebbe stato adottato "prescindendo completamente dalla valutazione delle censure sollevate dalla ricorrente addotte a supporto della richiesta di reiezione della domanda di condono".

In proposito va osservato che i titoli edilizi non richiedono una diffusa motivazione, risultando sufficiente il richiamo all’istruttoria intesa ad accertare i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del rilascio.

Ad ogni modo, non possono ritenersi rilevanti i vizi di forma dell’atto amministrativo, giusta previsione di cui all’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, a termine del quale "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso ve respinto.

5.- Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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