Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 20-05-2011, n. 20129

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ancesco, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 29 marzo 2010, depositata in cancelleria in pari data, la Corte di Appello di Genova, su appello del Procuratore Generale, dichiarava N.C. responsabile del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13 bis, condannandolo, applicate le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.

2. – Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il N. per violazione di legge e vizi motivazionali:

a) veniva per vero eccepita la nullità della sentenza posto che, dopo che il procedimento era stato rinviato a nuovo ruolo per mancata notificazione al difensore di fiducia dell’atto di appello del Pubblico Ministero, non veniva notificata nè al difensore di fiducia nè all’imputato la fissazione della prima udienza del 29 marzo 2010;

b) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

3.1 – Dall’esame degli atti, scrutinio consentito per la natura dell’eccezione sollevata a seguito della quale questa Corte diviene giudice del fatto, risulta effettivamente che la fissazione dell’udienza del 29 marzo 2010, costituente la prima udienza dopo che il procedimento era stato rinviato a nuovo ruolo, non è stata notificata nè al difensore di fiducia del N. nè a quest’ultimo. Questa omissione concreta vizio di legittimità per non essere stata resa possibile la presenza dell’imputato e del suo difensore (sul punto cfr. Cass., Sez. 3,14 gennaio 2009, n. 6240, Plaka, rv. 242530, ove è stato deciso che l’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell’imputato determina nullità d’ordine generale insanabile).

Il secondo motivo di gravame deve ritenersi assorbito dall’accoglimento della censura principale.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 624 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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