Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 20-05-2011, n. 20128 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ocessuali.
Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 9 aprile 2010, depositata in cancelleria l’11 maggio 2010, la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza 27 novembre 2002 del Tribunale di Catania, riduceva la pena inflitta a C.S., imputato del reato di detenzione d’arma clandestina, di ricettazione e altro, alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Mario Luciano Brancata, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il C. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. a) il giudice di primo grado ha utilizzato espressioni tautologiche per rispondere alle censure di gravame senza dare conto del proprio iter logico motivazionale. E’ stata data per scontata la illiceità della provenienza delittuosa della merce sequestrata senza nessuna spiegazione;

b) carente di motivazione è altresì il diniego delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talchè – sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte – deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri e, da ultimo, Sez. 1, 21 marzo 1997, Greco ed altri;

Sez. 1^, 4 aprile 1997, Proietti ed altri).

3.1.1 – Ciò posto, deve rilevarsi che, nella genericità delle censure difensive, il giudice di secondo grado, ha sostanzialmente rinviato alla motivazione del Tribunale di Catania che aveva evidenziato come non solo non fossero plausibili le giustificazioni addotte dal prevenuto, ma che era risultato evidente, dalle osservazioni svolte dagli operanti, che il prevenuto aveva le chiavi della porta del magazzino ove la merce rubata, trovata in suo possesso, era in realtà custodita. A ciò doveva aggiungersi l’eterogeneità degli oggetti ricettati che per il loro numero elevato rendevano improbabili le giustificazioni addotte dal prefato, prive peraltro di qualsivoglia supporto probatorio.

3.2 – Parimenti da respingersi sono le censure in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di merito, lungi dal negare apoditticamente la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle attenuanti generiche, ha argomentato il diniego di tali attenuanti e la congruità del trattamento sanzionatorio, da un lato, rilevando l’assenza in atti di un qualsivoglia elemento suscettibile di positiva valutazione a tali fini e, dall’altro lato, sottolineando la valenza ostativa dei plurimi precedenti penali del C. (in materia di reati contro il patrimonio) sintomatici di una sua spiccata pericolosità sociale, nonchè la gravita obbiettiva dei fatti accertati, insensibilità all’emenda dimostrata dall’imputato e ciò dopo una attenta analisi delle componenti oggettive e soggettive del fatto e delle sue specifiche modalità. E poichè la statuizione in ordine all’applicazione o meno delle circostanze attenuanti generiche deve fondarsi sulla globale valutazione della gravita del fatto e della capacità a delinquere del colpevole ed è censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi in cui essa appaia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, deve convenirsi sulla congruità dell’argomentare del giudice di merito, che è privo di vizi logico-giuridici.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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