T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 20-05-2011, n. 4425 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

con sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo

i ricorrenti impugnano l’ordinanza n. 9 del 17 febbraio 2011 con cui il Comune di Fara Sabina ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione, in difformità dal permesso di costruire n. 6 del 02/02/05, di un mutamento di destinazione d’uso di locali da soffitta ad abitativo e nella diversa distribuzione degli ambienti con aumento dell’altezza interna da mt. 2,20 a 3,60 e conseguente incremento di volumetria;
Motivi della decisione

il ricorso è solo parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, merita accoglimento;

Considerato che con la prima e la terza censura i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 5 e 16 l. r. n. 380/01 nonché i vizi di difetto di motivazione e carenza d’istruttoria perché la demolizione non potrebbe essere eseguita senza pregiudizio per la parte conforme dell’immobile e, quindi, avrebbe dovuto essere sostituita da una sanzione pecuniaria in ordine al cui mancato richiamo non vi sarebbe motivazione alcuna;

Considerato che i motivi sono infondati;

Considerato, in particolare, che l’abuso posto in essere dai ricorrenti, comportando un mutamento di destinazione d’uso con aggravio del carico urbanistico e modifica degli standard previsti dal d. m. n. 1444/68, un aumento di volumetria e un incremento dell’altezza dell’edificio superiore al 10% rispetto al progetto approvato, costituisce variazione essenziale al permesso di costruire secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 comma 1° lettera a) d.p.r. n. 380/01 e 15 e 17 comma ° lettere a) e d) l. r. n. 15/08;

Considerato che le norme in esame non subordinano l’adozione o l’esecuzione del provvedimento di demolizione all’inesistenza di un pericolo di pregiudizio per la parte conforme dell’immobile e, quindi, ogni deduzione dei ricorrenti sul punto non può essere considerata ai fini della valutazione circa la fondatezza del gravame;

Considerato, poi, che, contrariamente a quanto prospettano i ricorrenti, la demolizione non è subordinata all’inesistenza di "prevalenti interessi pubblici" i quali vengono in rilievo solo nell’ipotesi di avvenuta acquisizione del bene ex art. 31 d.p.r. n. 380/01;

Ritenuta, pertanto, alla luce della correttezza sostanziale del provvedimento, l’inesistenza dei vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione avendo l’amministrazione legittimamente qualificato la fattispecie abusiva;

Considerato che con la seconda censura i ricorrenti prospettano l’illegittimità della preannunciata acquisizione in quanto proprietari non responsabili dell’abuso;

Ritenuta la fondatezza del motivo in esame;

Considerato, in particolare, che gli artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l. r. n. 15/08 prevedono l’acquisizione del manufatto abusivo nel solo caso d’inottemperanza alla demolizione da parte del responsabile;

Rilevato, pertanto, che l’inottemperanza alla sanzione ripristinatoria del proprietario non responsabile (qualifica che rivestono gli odierni ricorrenti alla luce delle specifiche indicazioni contenute nel provvedimento impugnato ove manca ogni riferimento ad una responsabilità degli stessi) non legittima l’acquisizione di diritto del bene;

Considerato che la fondatezza della censura in esame comporta il parziale accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato nella sola parte in cui lo stesso preannuncia l’acquisizione di diritto in caso d’inottemperanza alla demolizione da parte degli odierni ricorrenti, da ritenersi proprietari non responsabili;

Considerato che l’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso nei soli limiti di quanto specificato in motivazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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