Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n.739/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 339/2009, proposto da ORSANELI MATTEO, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Emanuela Spagnolo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento del provvedimento del 13 novembre 2008, notificato il 23 novembre 2008, Reg. 126/2008, Cat. Q-2-2/6F/Div. P.A.S. di rigetto della domanda di rilascio di porto di fucile per uso caccia ed atti connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno ;

visti gli atti tutti di causa;

udito all’udienza camerale dell’11 marzo 2009 (relatore il primo referendario Stefano Mielli), l’avv. Spagnolo per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Gasparini per la P.A.;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

FATTO E DIRITTO

La Questura della provincia di Vicenza ha respinto la domanda di rilascio di porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente.

A fondamento del diniego è posto un giudizio di non sicura affidabilità e di mancanza di buona condotta desunti da un precedente che nell’atto impugnato viene descritto come “deferimento alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Padova del 21 agosto 2002 per spaccio di sostanze stupefacenti”, cui si accompagna il richiamo all’art. 1, punto 5, del DM 28 aprila 1998, il quale stabilisce che costituisce causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti.

Tale provvedimento è impugnato per le censure di erronea applicazione dell’art. 43 del RD 18 giugno 1931, n. 773, difetto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorso è fondato.

E’ vero che in materia di detenzione di armi dovendo l’Autorità di Pubblica Sicurezza perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati o di fatti lesivi dell’ordine pubblico, essa dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità della persona quanto al buon uso delle armi.

Tuttavia un siffatto potere discrezionale non esime l’amministrazione dal formulare il proprio giudizio negativo con l’impiego di canoni di ragionevole coerenza e di consequenzialità logica, quanto alla sussistenza ed alla rilevanza dei presupposti di fatto che sorreggono tale valutazione.

Nel caso in esame risulta, per contro, omessa la considerazione di significative circostanze che rendono e fanno apparire incongrua la formulazione di un giudizio di non affidabilità come quello gravato.

Il ricorrente infatti è stato deferito alla Prefettura (non quindi alla Procura) e non per spaccio di sostanze stupefacenti, ma perché trovato in possesso di quantità ritenuta per uso personale il 21 agosto 2002.

A seguito della segnalazione alla Prefettura risulta essersi sottoposto ad un programma terapeutico, avviato dal mese di marzo del 2005 e conclusosi positivamente il mese di marzo 2007, durante il quale risulta altresì essere stata costantemente accertata, attraverso controlli, l’astinenza dall’uso di sostanze psicotrope (cfr. la relazione dell’Azienda Ulss n. 6 di Vicenza di cui al doc. 4 allegato al ricorso).

Al termine del programma, inoltre, la Prefettura di Padova con provvedimento del 22 giugno 2007 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso), ha disposto l’archiviazione degli atti relativi al procedimento amministrativo instaurato, e ciò in ragione dei risultati della riabilitazione attestati dalla competente struttura sanitaria pubblica, la quale, anche in tempi più recenti (cfr. la nota del 31 dicembre 2008 allegata al ricorso), ha ribadito la positiva conclusione del programma riabilitativo e la normalizzazione degli indici psicologici rilevanti.

Orbene, alla stregua di tali elementi di fatto, la motivazione del diniego appare incongruamente formulata, in quanto dalla stessa risulta che l’Amministrazione ha omesso di considerare che prolungati controlli provenienti da strutture pubbliche hanno escluso l’attuale assunzione anche occasionale di stupefacenti, accertando la stabilizzazione del non uso, laddove, per contro, risulta erroneamente attribuita rilevanza penale ad episodi che ne erano privi.

Ne consegue che, come dedotto, il diniego impugnato, in assenza di elementi idonei ad attualizzare il giudizio di non affidabilità rispetto alla specifica e pregressa condizione di assuntore occasionale di stupefacenti deve ritenersi non adeguatamente motivato.

Il ricorso va quindi accolto.

Le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della controversia, possono esser compensate.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 339/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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