Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 20-05-2011, n. 20154 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Venezia rigettava l’appello presentato da F.J.C. contro l’ordinanza presentata avverso il rigetto dell’istanza di perdita di efficacia della misura cautelare per la nullità dell’interrogatorio di garanzia. Osservava che l’ordinanza cautelare era stata emessa a seguito di un annullamento per motivi formali della primigenia ordinanza e che si era reso necessario procedere ad un nuovo interrogatorio per la sopravvenienza di elementi nuovi. Si era proceduto regolarmente alla notifica al difensore dell’avviso di deposito degli atti in data 24/9/2010 alle ore 13,10, mentre l’interrogatorio era stato fissato per il giorno 27/9/2010 alle ore 9,00 nel carcere di Bologna; pertanto i termini apparivano del tutto congrui sia per consentire al difensore di andare a vedere gli atti a Venezia, sia per consentirgli di assistere a Bologna all’interrogatorio. Il 24 infatti era un venerdì e il difensore ben poteva raggiungere Venezia per vedere gli atti nella mattina di sabato e poi essere presente a Bologna il lunedì successivo. Aggiungeva che il difensore era il medesimo che aveva assistito all’interrogatorio dell’indagato per il medesimo fatto per il quale l’ordinanza era stata annullata e quindi già possedeva la maggior parte degli atti. Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato e deduceva violazione del diritto di difesa in quanto la nuova ordinanza era un provvedimento del tutto autonomo, tanto è vero che si era reso necessario procedere ad un nuovo interrogatorio, per cui la visione degli atti posti a sostegno della misura era atto indispensabile; tale operazione era stata resa impossibile in quanto il difensore non avrebbe potuto recarsi prima a Venezia e poi a Bologna per assistere all’interrogatorio e quindi il diniego ad un rinvio appariva lesivo delle esigenze della difesa. Gli uffici di procura in orario pomeridiano restavano chiusi per cui il difensore non avrebbe potuto vedere gli atti il venerdì 24 settembre e poi andare a colloquio con l’indagato sabato e all’interrogatorio il lunedì mattina. La richiesta di differimento dell’interrogatorio ben poteva essere accolta, pur nel rispetto dei termini previsti dall’art. 294 c.p.p.. La circostanza che i nuovi elementi a sostegno della misura fossero costituiti da pochi atti tra i quali un individuazione fotografica non corrispondeva al vero visto che tra gli elementi di prova erano indicate anche intercettazioni telefoniche e che il difensore non era stato messo in precedenza nelle condizioni di estrarre copia del CD ROM. Trasmessa copia L. 8 agosto 1995, n. 332, ex art. 23, n. 1 ter.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La questione di fatto sollevata dall’indagato non attiene all’omesso rispetto dei termini per consentire al difensore di assistere informato all’interrogatorio del proprio assistito, ma alla minore o maggiore possibilità per il difensore di acquisire conoscenza degli atti depositati, prima dell’interrogatorio. Nessuno infatti dubita della correttezza delle notifiche intervenute e della loro tempestività, ma solo della difficoltà per il difensore che vive a Pisa di recarsi il sabato a Venezia e il lunedì a Bologna. Ne discende che in presenza di un diniego a posticipare l’interrogatorio per la ristrettezza dei termini che scadevano il 28 settembre alle 10,00 e quindi 24 ore dopo la data e l’ora fissata per l’interrogatorio, non appare fondato ritenere che il giudice aveva l’obbligo di spostare l’interrogatorio in quanto il difensore nel caso di specie non si trovava nella necessità di dover consultare una mole imponente degli atti, visto che già conosceva quelli posti alla base della prima misura per l’identico fatto. In merito alle intercettazioni telefoniche, dallo stesso ricorso emerge che il CD Rom era stato depositato ai primi di settembre, e che il 21 di settembre aveva rinnovato la richiesta non ancora eseguita, e quindi ben avrebbe potuto ottenerne copia prima del 28 settembre. Quanto all’affermazione che il difensore non sapeva che alla base della misura vi erano gli stessi atti già depositati nella precedente procedura, trattasi di obiezione priva di rilievo, dovendo il difensore sapere quale fosse la posizione del suo assistito e ben potendo assicurarsi di tale medesimezza qualora si fosse recato a Venezia per prendere visione degli atti. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

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