Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 20-05-2011, n. 20153 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Termini Imerese, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di L.C.G. volta ad ottenere la revoca dell’ordine di esecuzione per omessa concessione della sospensione ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, in quanto il reato per il quale la pena era in esecuzione non consentiva la suddetta sospensione trattandosi di furto pluriaggravato da aggravati speciali e ordinarie.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo erronea applicazione della legge in quanto nel caso di specie non poteva applicarsi il procedimento de plano previsto dall’art. 666 c.p.p., comma 2, visto che il giudice per dichiarare l’inammissibilità dell’istanza aveva compiuto una vera e propria operazione di interpretazione della norma, non consentita in sede di declaratoria di inammissibilità; riteneva pertanto che il procedimento dovesse essere trattato in camera di consiglio con la partecipazione della difesa. Deduceva poi erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 656 c.p.p. in quanto in essa la preclusione alla sospensione riguardava solo il furto pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 c.p. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata senza rinvio con trasmissione al tribunale di Imperia affinchè proceda nella forme della camera di consiglio partecipata alla trattazione dell’istanza non sussistendo le condizioni previste dall’art. 666 c.p.p., comma 2, per emettere de plano un decreto di inammissibilità, non trattandosi di manifesta infondatezza e presupponendo la decisione una adeguata argomentazione rispetto alla tesi sostenuta dal ricorrente da svolgersi nel contraddittorio camerale.
P.Q.M.

LA CORTE annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Imerese per il giudizio.

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