Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 20-05-2011, n. 20152 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Enna dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da M.A. volta ad ottenere lo scorporo del cumulo delle pene per individuare quale stesse effettivamente scontando, in quanto si trattava di una richiesta infondata non potendo essere accertato quale titolo era in concreto in espiazione.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo violazione di legge in quanto era sempre possibile sciogliere il cumulo e individuare le singole pene che dovevano essere scontate. La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto non individua l’interesse sottostante alla richiesta che è sempre necessario evidenziare; infatti tutte le pronunce a cui si richiama il ricorrente si riferiscono alla presentazione di una richiesta specifica di misura alternativa, in presenza della quale, se vi sono condanne ostative, sorge il diritto allo scioglimento del cumulo, mentre nel caso di specie il ricorrente si limita a chiedere di sapere quale pena stava effettivamente scontando in previsione della richiesta di misure alternative e questo è un interesse privo di tutela.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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